LE NUOVE TECNOLOGIE A TUTELA
DELLA VITA E DELL'OCCUPAZIONE

Progetto approvato
con D.D.R.T. 7772/2000
all'interno del
POR R.T. Ob.3 FSE




 

INDICE EDILIZIA

Linee base sul tema della sicurezza nel settore delle costruzioni:
1.1 Introduzione
1.2 La legislazione e le normative tecniche
1.3 La direttiva 92/57/CEE riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili
1.4 Cenni alle responsabilità delle figure coinvolte: committente, coordinatori per la sicurezza, appaltatore
1.5 La progettazione della sicurezza e il piano di sicurezza e coordinamento
1.6 Il fascicolo
1.7 Il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori

Francesca Ravetta,
UdR Sicurezza, Dipartimento INDACO, Politecnico di Milano
Via Durando 38°, 20158 Milano

1.1 Introduzione

Il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro è un argomento di estrema attualità anche a livello internazionale, oggetto di normative a livello europeo e nazionale, riguardo al quale sono stati organizzati congressi internazionali ed edite numerosissime pubblicazioni, ma nonostante tutto ciò i problemi ad esso correlati non hanno ancora trovato soluzioni a lungo termine nel nostro paese.

In particolare la sicurezza nel settore delle costruzioni sembra a tutt’oggi ancora carente, nonostante nell’ultimo decennio, sia a livello europeo che a livello nazionale, il legislatore abbia emanato un numero elevato di strumenti legislativi.

In Italia il settore delle costruzioni, insieme a quello del comparto agricolo, annovera il triste primato degli infortuni mortali, giungendo alla media di circa due  incidenti al giorno (considerando i giorni lavorativi).

I problemi e le carenze in termini di salute e di sicurezza, correlati soprattutto alle fasi di progettazione e di gestione della sicurezza nel settore edilizio, riscontrati dagli autori in prima persona, in quanto impegnati da anni oramai sia nella ricerca e nella formazione sia nella pratica professionale, si possono riassumere così come segue:

§                     mancanza di una cultura della sicurezza consolidata a tutti i livelli. I soggetti coinvolti (committenti, progettisti, imprese) nell’intero ciclo del progetto, dalla progettazione alla costruzione, gestione e manutenzione, nella maggior parte dei casi sottovalutano e/o non considerano che la sicurezza debba essere uno tra gli input progettuali.

Oggi a distanza di dieci anni dall’emanazione della Direttiva 92/57/CEE, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza da attuare nei cantieri temporanei e mobili, qualcosa sta lentamente cambiando, anche se con grandi difficoltà e ostacoli spesso di carattere burocratico-procedurale.

§                     adempimento meramente formale alle prescrizioni di legge senza promuovere cambiamenti sostanziali nell’operare. Questo concetto si applica soprattutto nel caso della redazione dei piani di sicurezza, sia da parte dei coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione, sia da parte delle imprese, alle quali compete, in accordo con le prescrizioni del D.lgs. 528/99 la redazione dei piani operativi di sicurezza.

Nella pratica comune i piani di sicurezza e coordinamento, che devono accompagnare il progetto, sono una semplice raccolta di prescrizioni legislative e operative standard, mutuate dalla letteratura di settore e che non tengono in nessun conto delle reali problematiche di cantiere correlate alle scelte progettuali.

§                     considerare la sicurezza come un onere aggiuntivo che non giustifica l’investimento in termini di risorse umane ed economiche. Questo discorso è applicabile sia nell’ambito dei committenti sia in quello delle imprese. Garantire dei livelli di sicurezza accettabili durante la fase di esecuzione dei lavori implica la messa in campo di risorse umane (coordinatore per la sicurezza ed eventuali assistenti, responsabili della sicurezza delle imprese coinvolte durante i lavori, formatori per le maestranze ecc.) le quali devono assicurare una presenza costante sul cantiere. Inoltre anche la programmazione dei lavori deve tenere in considerazione gli aspetti di sicurezza evitando l’insorgere di situazioni di rischio dovute alle possibili sovrapposizioni spaziali e/o temporali delle singole lavorazioni.


1.2 La legislazione e le normative tecniche

Attualmente in Italia le normative di riferimento in materia di progettazione, gestione e costi della sicurezza sui cantieri sono quelle di seguito elencate:

§         Legge 11 febbraio 1994, n. 109, Legge quadro in materia di lavori pubblici.

§         D.lgs. 19.9.1994, n. 626, Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

§         D.lgs. 17.3.95, n.157 Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi.

§         D.lgs. 14.8.96, n.494 Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.

In aggiunta al corpus legislativo comunitario e nazionale esistono le cosiddette normative tecniche, ovvero delle linee guida, istruzioni operative, norme di buona tecnica, elaborate,tra gli altri enti internazionali, dall’organismo internazionale di standardizzazione (ISO) e tradotte nei singoli paesi dagli organismi nazionali. In Italia questa attività è svolta dall’UNI, l’ente nazionale di normazione tecnica.

Tra le normative tecniche nazionali si citano le UNI EN ISO della serie 9000, che riguardano “I sistemi di gestione per la qualità” e le UNI EN ISO della serie 14000 che riguardano “I sistemi di gestione ambientale”.

Per quanto concerne la gestione della sicurezza esistono in ambito internazionale, soprattutto nei paesi di cultura anglosassone, delle normative tecniche ad hoc.

Si citano ad esempio:

§                     le norme inglesi OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series) della serie 18000,

§                     le norme australiane della serie AS/NZS 4804:1997 OHSMS (Occupational Health and Safety Management System), “General guidelines on principles, systems and supporting techiques”, e AS/NZS 4801: 2000 OHSMS (Occupational Health and Safety Management System); “Specification with guidance for use”.

 

A complemento dell’elencazione di cui sopra, vale la pena di sottolineare alcune questioni di carattere procedurale in quanto le disposizioni contenute nelle norme hanno creato, durante gli anni di applicazione, non pochi problemi e confusione ai soggetti chiamati in causa.

In prima istanza la Direttiva cantieri, della quale si dirà in approfonditamente nel paragrafo che segue, affrontava in maniera concreta il tema della sicurezza nei cantieri senza fare distinzioni tra il settore dei lavori pubblici e quello dei lavori privati, come purtroppo è stato fatto dal legislatore italiano nel decreto di recepimento 494/96.

In aggiunta tale decreto che, nella sua prima versione, prevedeva da parte del coordinatore la redazione di duo o più piani di sicurezza, ha portato a confondere il concetto di progettazione della sicurezza con il concetto di redazione del piano di sicurezza.

In termini pratici si è giunti, come detto nell’introduzione all’elaborazione di documenti standard che, nella maggior parte dei casi, non sono assolutamente aderenti al progetto e pertanto sono del tutto carenti nella sostanza. La Direttiva al contrario prescriveva la redazione di un solo piano di sicurezza riferito al progetto da eseguire.

Anche per quanto riguarda la gestione del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, la pratica ha dimostrato che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, lungi dall’essere visto come un soggetto il cui compito è di natura prevalentemente preventiva, è stato considerato come figura deputata a registrare la realtà di fatto del cantiere, evidenziandone le anomalie, invece di svolgere un compito di coordinamento attivo tra tutti i soggetti coinvolti, cercando di intervenire a monte delle situazioni peculiari di cantiere.

Al contrario la Direttiva, fin dai considerando, cioè dalle premesse, chiarisce che la sicurezza dei cantieri si deve perseguire e salvaguardare sia operando a monte, e quindi intervenendo fin dalla fase di studio e di impostazione di un progetto, sia in fase di esecuzione, garantendo un puntuale coordinamento delle attività dei soggetti operanti nel cantiere.

Questa sezione dello studio in oggetto, riferita alle linee base della sicurezza nel settore delle costruzioni, si articola in diversi paragrafi che affrontano le tematiche sopra enunciate fornendo indicazioni specifiche sulle modalità proposte per affrontare il tema della sicurezza sui cantieri, al fine di diffondere la cultura della sicurezza tramite azioni mirate, quali:

§         chiarire esattamente i compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti,

§         promuovere, per quanto possibile, la redazione di piani di sicurezza di qualità, ovvero in sintonia con il progetto e di contenuto chiaro e puntuale,

§         far elaborare documenti propedeutici allo svolgimento delle attività di coordinamento della sicurezza (p. es. il piano di lavoro del coordinatore).


1.3 La direttiva 92/57/CEE riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili

La direttiva sintetizza in maniera chiara nei considerando le motivazioni che hanno determinato la sua emanazione; purtroppo il decreto di attuazione non li ha incorporati [1] , omettendo così una parte molto utile alla comprensione delle finalità delle attività di progettazione e coordinamento della sicurezza.

Le premesse più significative sono:

¨                    considerando che i cantieri temporanei e mobili costituiscono un settore di attività che espone i lavoratori a rischi particolarmente elevati;

¨                    considerando che le scelte architettoniche e/o organizzative non adeguate o una carente pianificazione dei lavori all’atto della progettazione dell’opera hanno influito su più della metà degli infortuni del lavoro nei cantieri della Comunità;

¨                    considerando che, all’atto della realizzazione di un’opera, una carenza di coordinamento in particolare dovuta alla presenza simultanea o successiva di imprese differenti su uno stesso cantiere temporaneo o mobile può comportare un numero elevato di infortuni sul lavoro;

¨                    considerando che risulta pertanto necessario un rafforzamento del coordinamento fra i vari operatori fin dalla realizzazione del progetto e altresì all’atto della realizzaizone dell’opera.

L’adempimento degli obblighi spettanti al committente, all’appaltatore e ai coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori specificati dalla direttiva e dal decreto di attuazione, sottointende la necessità di impostare un sistema efficace di gestione delle attività.

Nei considerando di cui sopra molta enfasi è attribuita al coordinamento sia dei soggetti coinvolti durante la fase di progettazione sia delle imprese operanti nel cantiere. Una buona capacità gestionale garantisce l’effettivo coordinamento finalizzato al raggiungimento di elevate prestazioni in termini di sicurezza di tutti i soggetti coinvolti.

Nella pratica, soprattutto nel caso di lavori di importi modesti, l’attività gestionale si è rivelata carente o quasi del tutto assente, limitando il coordinamento della sicurezza al mero adempimento formale degli obblighi di legge: nomina dei soggetti e redazione della documentazione prevista, tra cui il piano di sicurezza e coordinamento.

Questo modo di operare, così diffuso nel comparto dell’edilizia, è dovuto sia alla mancanza di una cultura della sicurezza, così come puntualizzato al paragrafo 1.1, sia alla tendenza a sottovalutare l’efficacia degli strumenti proposti delegando l’intero problema alla capacità di fare.

La metodologia della formazione-informazione dei soggetti coinvolti in uno specifico processo progettuale e produttivo proposta dalla cosiddetta Direttiva madre in materia di sicurezza sul lavoro (89/386), che fornisce i principi generali di progettazione e gestione della sicurezza da applicare a tutti i settori produttivi e ripresa sia dal D.lgs 626/94 sia dal D.lgs. 494/96 e successive modificazioni, costituisce uno dei punti cardine per la nascita della cultura della sicurezza.


1.4 Cenni alle responsabilità delle figure coinvolte: committente, coordinatori per la sicurezza, appaltatore

Le novità principali introdotte dal d.lgs. 494/96 riguardano il trasferimento dall’appaltatore al committente della responsabilità della redazione dei piani di sicurezza e la loro predisposizione in fase di progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte.

La fase di progettazione è individuata dalla direttiva come critica in quanto tale attività presuppone che si definiscano le scelte architettoniche e/o organizzative e che si predisponga la programmazione temporale in funzione di dette scelte.

Il fatto di avere compiuto scelte non adeguate e/o di avere una pianificazione carente costituisce una situazione di rischio per la fase esecutiva. A dimostrazione della correlazione causa-effetto tra programmazione ed infortuni, la direttiva specifica che carenze ed errori di programmazione e di coordinamento hanno determinato più della metà degli infortuni sul lavoro nei cantieri della Comunità.

 

a)        Il committente

 

L’art. 3 del d.lgs. 494/96 e successive modificazioni riguarda gli obblighi del committente o del responsabile dei lavori, specificando in particolare che:

¨          nella fase di progettazione dell’opera (il committente o il responsabile dei lavori)……si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’art. 3 del d.lgs. 626/94……Il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.

¨          Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell’opera, valuta i documenti di cui all’art. 4, comma 1, lettere a) e b). (I documenti sono il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo).

¨          Nei casi in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione……

Il recente D.lgs. 528/99 ha introdotto una modifica molto importante: si parla infatti di progettazione e non più di progettazione esecutiva.

Pertanto, anche nel caso di appalto-concorso, cioè di gara basata su un progetto definitivo, il committente può designare il coordinatore per la progettazione.

Il committente in alternativa potrebbe designare l’appaltatore quale responsabile dei lavori e quindi delegare ad esso gli obblighi previsti dall’articolo 3. Le recenti modifiche hanno però introdotto un vincolo ulteriore: si specifica infatti che nel caso di lavori pubblici il responsabile dei lavori, se designato, deve coincidere con il responsabile del procedimento e pertanto non sembrerebbe più legittima la designazione dell’appaltatore quale responsabile dei lavori.

La questione risulta molto complessa e si rimanda il lettore alla consultazione di testi giuridici per la corretta interpretazione di questa ulteriore prescrizione.

 

b)        Il coordinatore per la progettazione

 

Il coordinatore per la progettazione deve redigere o far redigere il piano di sicurezza e coordinamento e deve predisporre il fascicolo.

I requisiti di tale figura professionale sono specificati all’art.10 del D.lgs. 494/9. Già più volte e in diverse circostanze si è sottolineato come le competenze necessarie allo svolgimento dell’attività di progettazione della sicurezza, non riducibile alla semplice stesura di un documento standard di analisi e valutazione dei rischi, non possono limitarsi ai requisiti richiesti per legge. Infatti tale attività di progettazione deve essere impostata e sviluppata con l’ausilio dell’apporto di tutti gli specialisti coinvolti nel processo ai quali si affianca anche il coordinatore.

Pertanto sarà auspicabile che il committente, se pubblico all’interno dei documenti di gara, se privato nella bozza di disciplinare di incarico, definisca gli ulteriori requisiti per il coordinatore derivanti dalle caratteristiche del progetto specifico e valuti i professionisti in funzione delle ulteriori qualifiche.

La legge non vieta che lo stesso progettista, purchè abilitato ai sensi dell’art.10, possa assumere anche l’incarico di coordinatore.

Si ritiene tuttavia utile mantenere separate le due figure professionali, in quanto un coordinatore indipendente può esercitare oltre ad una funzione propositiva anche un’azione di controllo e di verifica sui contenuti del progetto in termini di sicurezza (scelta di materiali, di tecniche costrutitve, programmazione delle attività, ecc.).

c)        L’appalataore

 

Prima dell’entrata in vigore del D.lgs. 494/96 l’obbligo di redazione del piano di sicurezza, limitato al contesto degli appalti pubblici, era proprio dell’appaltatore secondo quanto prescritto dalla legge n. 55/90, art. 18, comma 8.

Con il decreto di attuazione della direttiva 92/57/CEE la responsabilità passa al committente e il piano di sicurezza deve essere redatto anche nell’ambito dei lavori privati.

Il D.lgs. 528/99 introduce un ulteriore piano, già previsto dalla legge 109/94 e s.m.i.: il piano operativo di sicurezza, così definito alla lettera f-ter, art. 2, comma 1: piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 19/9/94, n. 626 e successive modifiche.


1.5 La progettazione della sicurezza e il piano di sicurezza e coordinamento

In prima istanza i rischi connessi con le fasi di lavoro correlate alla realizzazione di un’opera, devono essere evidenziati ed affrontati in fase progettuale, eliminandoli possibilmente alla radice, come d’altra parte prescritto dalla Direttiva 57/92/CEE che all’art. 4 recita: “Progettazione dell’opera: principi generali”:

Nelle fasi di progettazione, di studio e di elaborazione del progetto dell’opera, i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute previsti dalla direttiva 89/391/CEE sono presi in considerazione dal responsabile dei lavori e, se del caso, dal committente, in particolare: (i) al momento delle scelte architettoniche, tecniche e/o organizzative onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; (ii) all’atto della previsione della durata di realizzazione di questi lavori o fasi di lavoro.”

Dalla collaborazione tra il progettista ed il coordinatore in fase di progettazione deve nascere un progetto sicuro in termini di:

§                     localizzazione e organizzazione del cantiere,

§                     impiego di materiali e scelta di tecniche e modalità costruttive,

§                     dotazioni di sicurezza dell’opera da utilizzare durante la fase di manutenzione.

I criteri che saranno utilizzati dal progettista in fase di progettazione per selezionare le scelte archittetoniche, correlate con la salvaguardia della sicurezza degli operartori in cantiere e quelle per mitigare i rischi derivanti dalle attività lavorative, dovranno essere dettagliati in un apposito elaborato facente parte della relazione generale di progetto.

I rischi che non sia stato possibile eliminare nella fase progettuale, devono essere analizzati ed evidenziati nel piano di sicurezza e coordinamento redatto dal coordinatore per la progettazione.

Seguono alcune indicazioni di massima da utilizzare per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento alfine di mettere in evidenza come tale documento richieda competenza e conoscenze specifiche per essere redatto.

Il piano di sicurezza e coordinamento

 

Il piano di sicurezza e coordinamento deve contenere una sezione generale nella quale andranno indicati:

§                     i nominativi del Committente e del Responsabile del Procedimento, con i relativi indirizzi, numeri telefonici e fax per consentire un agevole contatto;

§                     il nominativo del/i Progettista/i, con i relativi indirizzi (compreso quello e-mail, se disponibile) .ed i numeri telefonici e fax;

§                     la localizzazione delle aree specifiche oggetto di intervento, con particolare attenzione ai percorsi di avvicinamento dalle principali arterie di traffico adiacenti;

§                     i riferimenti a tutti i documenti propedeutici all’intervento eventualmente elaborati a cura dell’Amministrazione e rilevanti ai fini della sicurezza.

 

Il piano di sicurezza comprenderà l’analisi del contesto nel quale si inseriscono le opere (inteso sia come aree di cantiere propriamente dette, sia come ambiente esterno ad esse), con riferimento a:

§                     tipologia delle attività che si svolgono al contorno,

§                     percorsi stradali e pedonali esistenti,

§                     accessibilità all’area di cantiere,

§                     definizione di particolari opere provvisionali e di protezione che il progettista ritenesse necessarie per la tutela delle persone e dei veicoli esterni al cantiere,

§                     vincoli (temporali, logistici, ecc.) da considerare, sia nell’organizzazione del cantiere, sia nello svolgimento delle attività di costruzione.

Il piano di sicurezza deve includere uno schema di dettaglio relativo alle voci specifiche da considerare in relazione all’ambiente interno al cantiere e a quello esterno, secondo le indicazioni che seguono.

a)       Vincoli e rischi propri dell’ambiente interno al cantiere:

§                     localizzazione dei sottoservizi e delle eventuali linee elettriche aeree (si faccia riferimento anche alle carte tematiche, relative alle aree oggetto degli interventi);

§                     eventuale presenza di residuati bellici;

§                     riferimenti alla documentazione attestante le indagini effettuate sui terreni;

§                     eventuali vincoli da considerare nella definizione delle vie di traffico, sia carrabili, sia pedonali;

§                     eventuali vincoli relativi alle aree e fasce temporali per l’approvvigionamento di mezzi d’opera e di materiali.

b)       Vincoli e rischi propri dell’ambiente esterno al cantiere:

§                     individuazione dei rischi ai quali il cantiere potrebbe esporre l’ambiente circostante, con particolare riguardo all’eventuale presenza di edifici con problemi strutturali, di attività produttive e commerciali, di edifici ad uso pubblico;

§                     individuazione dei rischi causati da: scavi e movimenti terra, contaminazioni del suolo e delle acque, emissioni di polveri, fumi, rumore;

§                     definizione delle condizioni di traffico e viabilità carrabile e pedonale, zone interdette al passaggio di mezzi pesanti, zone da destinare eventualmente a parcheggio dei mezzi di cantiere e/o ad aree di carico, scarico, deposito provvisorio di materiali di cantiere (se necessario).

Per le attività o fasi di lavoro che secondo il progettista presentano rischi che non è stato possibile eliminare in fase progettuale, in quanto non sono state individuate soluzioni alternative realizzabili e/o soddisfacenti, il piano di sicurezza dovrà specificare:

§                     modalità di esecuzione in sicurezza di particolari fasi di lavoro desunte dal progetto;

§                     definizione delle misure di prevenzione e protezione da adottare con particolare attenzione a quelle collettive;

§                     individuazione, se possibilie, di particolari accorgimenti progettuali dei quali dovrà tenere conto l’appaltatore. A titolo puramente esemplificativo alcuni accorgimenti potrebbero consistere in: messa a punto di procedure operative specifiche per lavorazioni che comportano rischi elevati; progettazione di misure di protezione collettive ad hoc; necessità di formare il personale allo svolgimento delle suddette attività con l’ausilio di esperti in materia.

I requisiti per il coordinamento dei lavori ai fini della sicurezza devono essere impostati già nel piano di sicurezza e si dovranno specificare, in un’apposita sezione, tutti gli obblighi a carico dell’appaltatore:

§                     un documento relativo alla gestione da parte dell’Appaltatore delle imprese e/o dei lavoratori autonomi che accederanno al cantiere. Dovranno essere trattati, fra l’altro, i seguenti argomenti:

-       misure di sicurezza da adottare per evitare l’ingresso in cantiere di persone non autorizzate;

-       misure di emergenza da adottare in caso di pericolo e persone da contattare;

-       eventuali disposizioni specifiche che l’Appaltatore dovrà emanare per la gestione dei lavoratori;

§                     tipologie dei documenti che l’Appaltatore dovrà trasmettere al Coordinatore per l’esecuzione (schema per l’approvazione dei piani operativi di sicurezza dei sub-appaltatori; registri per l’archiviazione dei dati relativi alla sicurezza con tipologia e numero di infortuni, registrazione delle anomalie ed eventuali contravvenzioni riscontrate dagli organi di vigilanza; ecc.);

§                     un elenco delle attività e dei documenti che il Coordinatore per l’esecuzione dovrà rispettivamente svolgere e produrre

1.6 Il fascicolo

Il fascicolo è il documento che contiene le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori durante lo svolgimento delle attività lavorative successive alla costruzione dell’opera.

Il fascicolo non tiene conto degli interventi di manutenzione ordinaria, per i quali, in termini di sicurezza, si applicano le disposizioni contenute nella normativa vigente in materia (in particolare nel D.lgs. 626/94 e successive modificazioni).

Il contenuto del fascicolo deve rispecchiare, non solo i requisiti minimi prescritti dal D.lgs. 494/96 e s.m.i. (art. 4, comma b) e allegato II al documento UE 260/5/93).

Nel caso di opere complesse e in relazione alla necessità di individuare tutta la documentazione tecnica (elaborati grafici, specifiche tecniche di materiali, manuali di manutenzione, ecc.) che si renderà disponibile nel corso dei lavori, sarebbe bene che il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione predisponga un documento che renda conto dell’impostazione del fascicolo e della sua gestione, nonché della procedura di raccolta delle informazioni.

Le informazioni aggiuntive si sostanziano nei:

§                     riferimenti che permettano di individuare in maniera univoca tutti i disegni “come costruito” e “come installato” disponibili, compresa la loro localizzazione fisica;

§                     riferimenti che permettano di individuare in maniera univoca le procedure costruttive e le specifiche dei materiali impiegati. Per questi ultimi dovrà essere indicata la localizzazione dell’archivio delle schede tecniche e delle schede di sicurezza;

§                     riferimenti che permettano di individuare in maniera univoca l’elenco e la localizzazione fisica dei manuali di manutenzione e dei dati di tutti gli impianti previsti;

§                     specifica della localizzazione e della accessibilità di tutti i manufatti soggetti a possibili interventi di manutenzione;

§                     procedure operative degli interventi di manutenzione accompagnate dall’analisi e dalla valutazione dei rischi;

§                     procedure per l’aggiornamento periodico del fascicolo;

§                     procedure per l’aggiornamento degli elaborati grafici (disegni “come costruito”), in caso di modifiche apportate durante gli interventi di manutenzione;

§                     elenco dei dispositivi di protezione collettiva e personale da impiegare durante i lavori di manutenzione, indicando quali sono già in dotazione del committente e quali dovranno invece essere forniti dall’appaltatore.

In quest’ottica sarebbe bene far precedere il fascicolo da un “Documento di sintesi” contenente le relative chiavi di lettura, in modo da consentire a qualsiasi operatore, e non al solo coordinatore per la sicurezza che lo ha redatto, di accedere a seconda delle necessità, alle informazioni e ai documenti necessari.


1.7 Il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori

L’attività del coordinatore per la sicurezza durante la fase di esecuzione dei lavori è finalizzata alla realizzazione dell’opera in sicurezza. Per assicurare tale risultato il coordinatore dovrebbe svolgere, oltre a quanto prescritto all’art. 5 del D.lgs. 494/96, le seguenti attività:

a)   indire riunioni a scadenza periodica (eventualmente già segnalata nel piano di sicurezza e coordinamento) con la presenza di: appaltatore/i, direttore lavori, se necessario RLS - rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza-, finalizzate all’esame della pianificazione delle lavorazioni e all’individuazione delle procedure operative da applicare;

b)   aggiornare il piano di sicurezza e coordinamento in funzione degli eventuali slittamenti del cronogramma operativo e/o delle modifiche necessarie da apportare per la tutela e la salute dei lavoratori;

c)   esaminare tutta la documentazione inerente la sicurezza (piani operativi di sicurezza, certificazioni, documenti relativi ai lavoratori dipendenti) riferita a ciascun subappaltatore o lavoratore autonomo. Nel caso questa risultasse incompleta, richiederne l’integrazione prima del loro ingresso in cantiere;

d)   sollecitare i responsabili (committente e/o appaltatore/i) alla presentazione delle domande relative ad eventuali modifiche agli organismi competenti (Asl, Enti erogatori, VV.F. ecc.) inerenti permessi o autorizzazioni per poter procedere nei lavori;

e)   verificare che sia stata predisposta la procedura per l’archiviazione e la rintracciabilità di tutta la documentazione necessaria per il completamento del fascicolo (per esempio “equipaggiamenti in dotazione dell’opera”). Nel caso si verificassero varianti al progetto, il fascicolo dovrà contenere tutte le informazioni che le documentino (disegni, relazioni tecniche ecc.).

f)    verificare che vengano archiviati i disegni “as built”, ovvero “come costruito”, cioè i disegni contenenti tutte le eventuali modifiche apportate in fase di realizzazione.

I documenti e le informazioni di cui ai punti e) ed f) saranno utilizzate dal coordinatore in fase di progettazione, al quale compete l’elaborazione del fascicolo, per il completamento di detto documento.

La tipologia delle attività e la permanenza in cantiere del coordinatore per l’esecuzione dipendono direttamente dalla complessità e dalla consistenza delle opere, dalla presenza contemporanea o successiva di più appaltatori e dal cronogramma dei lavori.

E’ inoltre opportuno sottolineare che compete al coordinatore per l’esecuzione gestire le inevitabili interruzioni delle attività che dovessero verificarsi nella vita del cantiere, sia durante l’arco delle ventiquattro ore sia per periodi definiti (festività di calendario, contrattuali, impossibilità di lavorare a causa di avverse condizioni atmosferiche o climatiche, ecc.).

Si consiglia di definire già durante la fase di progettazione della sicurezza, e quindi esplicitarle nel piano, quali saranno le predisposizioni da adottare in cantiere per prevenire i rischi derivanti dalla sospensione dei lavori.

Il cantiere è un luogo che dovrebbe essere sorvegliato costantemente e delimitato rispetto all’ambiente circostante, sia si tratti di una costruzione esistente sia di uno spazio libero. La messa in sicurezza del cantiere presuppone:

¨                     vietare l’accesso sempre e comunque al personale non autorizzato sia durante lo svolgimento dei lavori sia durante i periodi di sospensione delle lavorazioni;

¨                     la presenza di una recinzione di cantiere, di segnaletica posizionata in prossimità degli accessi e dove necessario, di personale addetto alla sorveglianza;

¨                     l’isolamento delle attrezzature e dei macchinari all’interno dei magazzini di stoccaggio o entro le aree delimitate appositamente per il ricovero di questi ultimi;

¨                     la predisposizione di opere provvisionali temporanee da impiegare solo durante il blocco delle attività (copertura delle aree di scavo, interdizione di accesso al ponteggio, delimitazione e protezione di zone particolarmente rischiose).

Piano di Lavoro del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori

Tra i compiti del coordinatore per l’esecuzione dei lavori vi è quello di verificare con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro.

Per poter svolgere tale attività in modo efficace ed efficiente è opportuno, prima dell’inizio dei lavori, definire in un documento specifico, il piano di lavoro, di seguito indicato come pdl, la metodologia da adottare per lo svolgimento dell’incarico.

Il pdl è un documento che definisce:

¨                     “che cosa” si deve fare, con quali vincoli (norme applicabili),

¨                     “chi fa che cosa” (responsabilità), con quali risorse, in quali tempi,

¨                     “come” si deve fare (metodi di lavoro, documentazione),

¨                     in che modo si “assicura” che quanto pianificato sia correttamente svolto (verifiche).

Il pdl deve essere considerato un documento dinamico, da aggiornare periodicamente in funzione dell’evoluzione delle situazioni così che mantenga costante nel tempo la sua validità

Di seguito si dettaglia una proposta dei contenuti di un piano di lavoro tipo. Per opere di modesta entità il pdl potrà essere semplificato, ma è consigliabile che venga sempre redatto per la stessa tranquillità del coordinatore, in quanto costituisce prova dell’effettivo svolgimento delle attività di coordinamento.

I contenuti del piano di lavoro (pdl)

Scopo e campo di applicazione del pdl

Il presente documento rappresenta il pdl relativo allo svolgimento dell’incarico di coordinatore per l’esecuzione dei lavori di………

Il pdl assicura la corretta impostazione dell’incarico e costituisce lo strumento operativo per la gestione delle attività, nel rispetto dei requisiti contrattuali.

L’incarico cui si applica il presente pdl è relativo al contratto stipulato da.........in data...........

Le parti in causa

Elencare tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione dell’opera, con i quali il coordinatore dovrà mantenere relazioni. In particolare si indicheranno i nominativi di:

¨      committente

¨      responsabile dei lavori

¨      coordinatore per la progettazione

¨      direttore lavori

¨      appaltatore/i

¨      responsabile della sicurezza designato dall’appaltatore/i

Per ogni soggetto sarà riportato indirizzo, recapiti telefonici, fax., e-mail, nominativi e recapiti di eventuali sostituti, ecc.

I documenti di riferimento

Devono essere elencati, completi di codice di identificazione, numero di revisione e/o data di emissione, i seguenti documenti:

¨      contratto/ordine stipulato tra il committente o responsabile dei lavori e il coordinatore

¨      piano(i) di sicurezza e coordinamento

¨      fascicolo(i)

¨      piani operativi di sicurezza

¨      elaborati progettuali

¨      altri documenti forniti dal committente

¨      contratto(i) di appalto delle opere e tutti i suoi allegati

¨      leggi e regolamenti inerenti la sicurezza

¨      altro

L’elenco deve essere tenuto costantemente aggiornato e implementato con eventuali nuovi documenti.

Le sezioni 1, 2 e 3 del pdl definiscono in maniera chiara il contesto entro il quale il coordinatore andrà ad operare. La sezione n. 2 individua le parti in causa e permette così di definire “chi” fa che cosa, attribuendo le specifiche responsabilità ad ognuno ed evitando pertanto situazioni di ambiguità.

La sezione n. 3, relativa ai documenti di riferimento, riveste un’importanza fondamentale in quanto solo disponendo di tali documenti e dopo un loro attento ed accurato esame il coordinatore sarà in grado di impostare e di svolgere efficacemente le attività che gli competono.

L’opera

Riportare una breve descrizione dell’opera con particolare attenzione a:

¨      localizzazione del cantiere e interferenze con l’ambiente circostante,

¨      indicazione delle principali caratteristiche del progetto,

¨      scomposizione dell’opera (WBS),

¨      cronogramma dei capisaldi [2] .

L’incarico

a)       Prestazioni previste

Elencare in dettaglio tutte le prestazioni, compiti e responsabilità previste nel contratto (allegare eventualmente copia delle clausole contrattuali relative).

b)       Problematiche principali

Elencare le problematiche principali di tipo tecnico, contrattuale, logistico, ambientale e amministrativo, desunte dall’analisi del piano di sicurezza e di coordinamento, del progetto e dei contratti di appalto, che il coordinatore per l’esecuzione dei lavori si aspetta di dover affrontare durante lo svolgimento dell’incarico, e fornire indicazioni preliminari sulle modalità che si ritiene di adottare per affrontare e risolvere le problematiche individuate.

 

L’organizzazione

Si danno indicazioni relative a:

a)       il quadro istituzionale.

Allegare un organigramma che illustri le relazioni tra i soggetti coinvolti durante la fase di realizzazione delle opere, identificate nella seconda sezione del pdl;

b)       l’organizzazione del coordinatore in fase di esecuzione dei lavori.

In funzione dell’entità dei lavori, il coordinatore svolgerà la propria attività singolarmente o in collaborazione con un gruppo di lavoro. In quest’ultimo caso si indicheranno i componenti del gruppo, dettagliandone compiti e responsabilità.

c)       Software specialistici previsti.

Si dettagliano le risorse software che si renderanno eventualmente necessarie e che saranno utilizzate durante lo svolgimento dell’attività di coordinamento.

 

Coordinamento durante l’esecuzione dei lavori

 

a)       Metodologie e procedimenti

Descrivere, anche sulla base dell’offerta, le metodologie e i procedimenti che si utilizzeranno per assicurare il coordinamento in materia di sicurezza durante la fase di esecuzione dei lavori. Secondo quanto indicato nella sezione n. 6 precedente, si definirà chi deve fare, coordinare, controllare, approvare ecc., stabilendo precise responsabilità a tutti i livelli; quando ciò deve essere fatto; secondo quali norme e procedimenti; quale documentazione deve essere prodotta. Si devono anche indicare i procedimenti per assicurare che tutto quanto indicato sia effettivamente fatto e per certificarne l’avvenuta realizzazione.

b)       Elaborati e rapporti

Devono essere elencati i rapporti e gli eventuali elaborati a carico del coordinatore, definendo la tempistica della loro emissione (quando applicabile).

 

Circolazione delle informazioni

Definire la procedura per la circolazione delle informazioni da e per l’esterno, specificando per ciascun tipo di documento il destinatario principale, le copie per conoscenza, il numero di copie e le caratteristiche del supporto (cartaceo, magnetico). 

Svolgimento dell’attività di coordinatore per l’esecuzione 

L’elaborazione di un pdl presuppone da parte del soggetto che lo elabora (non necessariamente il coordinatore) competenza e conoscenza delle problematiche inerenti la gestione del processo costruttivo.

Nella maggior parte dei casi il coordinatore per l’esecuzione dei lavori si troverà ad operare in contesti di più modeste dimensioni, privi di una struttura gestionale permanente in cantiere con la quale poter dialogare. In queste situazioni l’operato del coordinatore si può rivelare particolarmente difficile e, non potendo intervenire direttamente sui lavori (tranne che in casi di assoluta gravità), la sua attività rischia di ridursi alla sola stesura di lettere al committente e/o responsabile dei lavori, nelle quali riporta la situazione di fatto del cantiere.

Per cercare di ovviare a questa situazione, di seguito si forniscono indicazioni operative inerenti l’attività di coordinamento per la sicurezza durante l’esecuzione dei lavori.

Per cantieri di modeste dimensioni, nei quali si svolgono lavorazioni che non comportano rischi particolari e che si considerano “consolidate”, sarà sufficiente che il coordinatore elabori delle “liste di controllo” da utilizzare durante i sopralluoghi sul cantiere. Documenti di questo tipo, grazie alla loro schematicità, guidano il soggetto durante la visita, aiutandolo a non tralasciare nulla. Al termine del sopralluogo il coordinatore sarà in grado di stendere il verbale che trasmetterà a tutti i soggetti interessati.

La lista di controllo, da elaborare in relazione alle prescrizioni contenute nella normativa di riferimento, sarà articolata in sezioni a secondo degli argomenti trattati e potrà avere, per esempio, i seguenti contenuti:

¨      allestimento del cantiere,

¨      documentazione,

¨      salute e sicurezza dei lavoratori,

¨      impianti (elettrico, di terra, di protezione scariche atmosferiche ecc.),

¨      lavorazioni in prossimità di linee elettriche aeree,

¨      impianti e attrezzature di sollevamento,

¨      protezione generale delle macchine,

¨      opere provvisionali,

¨      DPI (dispositivi di protezione individuale),

¨      altro.

Altre attività che competono al coordinatore per l’esecuzione dei lavori, e per le quali è necessario definire una procedura operativa, possono essere:

¨      esame e approvazione delle proposte di adeguamento del piano di sicurezza e coordinamento formulate dall’appaltatore,

¨      integrazione del piano di sicurezza e coordinamento in funzione delle modifiche subentrate;

¨      verifica e approvazione dei piani operativi di sicurezza dei singoli subappaltatori e loro omogeneizzazione con il piano di sicurezza e coordinamento,

¨      altro.

L’attività di coordinamento per l’esecuzione dei lavori è, come si può dedurre da quanto esposto, alquanto complessa e richiede da parte del professionista incaricato una conoscenza approfondita del cantiere, oltre ad una notevole dimestichezza delle tecniche di gestione dell’intero processo edilizio alfine di poter dialogare correttamente con tutte le figure coinvolte. Non potranno in ogni caso mancare capacità di comunicazione e di sintesi.  



[1] E’ comunque doveroso sottolineare che nella premessa del decreto viene genericamente richiamata la direttiva (“…vista la direttiva 92/57/Cee del Consiglio, del 24 giugno 1992, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili…”), che si è ritenuto utile riportare integralmente in appendice in quanto di difficile reperibilità e nella maggior parte dei casi sconosciuta agli operatori. La lettura della direttiva consente di comprendere e di interpretare il decreto di attuazione nella maniera corretta e rispondente ai dettati comunitari.

[2] Per capisaldi si intendono gli eventi principali della realizzazione dell’opera.