Francesca
Ravetta,
UdR Sicurezza, Dipartimento INDACO, Politecnico di Milano
Via Durando 38°, 20158 Milano
1.1
Introduzione
Il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro è un argomento
di estrema attualità anche a livello internazionale, oggetto di
normative a livello europeo e nazionale, riguardo al quale sono
stati organizzati congressi internazionali ed edite numerosissime
pubblicazioni, ma nonostante tutto ciò i problemi ad esso correlati
non hanno ancora trovato soluzioni a lungo termine nel nostro
paese.
In particolare la sicurezza nel settore delle costruzioni
sembra a tutt’oggi ancora carente, nonostante nell’ultimo decennio, sia a
livello europeo che a livello nazionale, il legislatore abbia
emanato un numero elevato di strumenti legislativi.
In Italia il settore delle costruzioni, insieme a quello del comparto agricolo, annovera il triste primato
degli infortuni mortali, giungendo alla media di circa due incidenti al giorno (considerando i giorni lavorativi).
I problemi e le carenze in termini
di salute e di sicurezza, correlati soprattutto alle fasi di progettazione
e di gestione della sicurezza nel settore edilizio, riscontrati
dagli autori in prima persona, in quanto impegnati da anni oramai
sia nella ricerca e nella formazione sia nella pratica professionale,
si possono riassumere così come segue:
§
mancanza di una cultura della sicurezza consolidata a tutti i livelli. I soggetti coinvolti (committenti,
progettisti, imprese) nell’intero ciclo del progetto, dalla progettazione
alla costruzione, gestione e manutenzione, nella maggior parte
dei casi sottovalutano e/o non considerano che la sicurezza debba
essere uno tra gli input progettuali.
Oggi a distanza di dieci anni dall’emanazione della Direttiva
92/57/CEE, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza da
attuare nei cantieri temporanei e mobili, qualcosa sta lentamente
cambiando, anche se con grandi difficoltà e ostacoli spesso di
carattere burocratico-procedurale.
§
adempimento meramente formale alle prescrizioni di legge senza promuovere cambiamenti
sostanziali nell’operare. Questo concetto si applica soprattutto nel caso della redazione
dei piani di sicurezza, sia da parte
dei coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione, sia
da parte delle imprese, alle quali compete, in accordo con le
prescrizioni del D.lgs. 528/99 la redazione dei piani operativi di sicurezza.
Nella pratica comune i piani di sicurezza e coordinamento,
che devono accompagnare il progetto, sono una semplice raccolta
di prescrizioni legislative e operative standard,
mutuate dalla letteratura di settore e che non tengono in nessun
conto delle reali problematiche di cantiere correlate alle scelte
progettuali.
§
considerare la sicurezza come un onere aggiuntivo che non giustifica l’investimento
in termini di risorse umane ed economiche. Questo discorso è applicabile sia
nell’ambito dei committenti sia in quello delle imprese. Garantire
dei livelli di sicurezza accettabili durante la fase di
esecuzione dei lavori implica la messa in campo di risorse
umane (coordinatore per la sicurezza ed eventuali assistenti,
responsabili della sicurezza delle imprese coinvolte durante i
lavori, formatori per le maestranze ecc.) le quali devono assicurare
una presenza costante sul cantiere. Inoltre anche la programmazione
dei lavori deve tenere in considerazione gli aspetti di sicurezza
evitando l’insorgere di situazioni di rischio dovute alle possibili
sovrapposizioni spaziali e/o temporali delle singole lavorazioni.
1.2 La legislazione e le normative tecniche
Attualmente in Italia le normative di riferimento
in materia di progettazione, gestione e costi della sicurezza
sui cantieri sono quelle di seguito elencate:
§
Legge 11 febbraio 1994, n. 109, Legge quadro in materia di lavori pubblici.
§
D.lgs. 19.9.1994, n. 626, Attuazione delle
direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
§
D.lgs. 17.3.95, n.157
Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici
di servizi.
§
D.lgs. 14.8.96, n.494
Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni
minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei
o mobili.
In aggiunta al corpus legislativo comunitario e nazionale
esistono le cosiddette normative
tecniche, ovvero delle linee guida,
istruzioni operative, norme di buona tecnica, elaborate,tra gli
altri enti internazionali, dall’organismo internazionale di standardizzazione
(ISO) e tradotte nei singoli paesi dagli organismi nazionali.
In Italia questa attività è svolta dall’UNI,
l’ente nazionale di normazione tecnica.
Tra le normative tecniche nazionali si citano le UNI EN ISO della serie 9000, che riguardano “I sistemi di
gestione per la qualità” e le UNI EN ISO della serie 14000 che
riguardano “I sistemi di gestione ambientale”.
Per quanto concerne la gestione della sicurezza
esistono in ambito internazionale, soprattutto nei paesi di cultura
anglosassone, delle normative tecniche ad hoc.
Si citano ad esempio:
§
le norme inglesi OHSAS (Occupational
Health and Safety Assessment Series) della serie 18000,
§
le norme australiane della serie
AS/NZS 4804:1997 OHSMS (Occupational Health and Safety Management
System), “General guidelines on principles, systems and supporting
techiques”, e AS/NZS 4801: 2000 OHSMS (Occupational Health and
Safety Management System); “Specification with guidance for use”.
A complemento dell’elencazione di cui sopra, vale la pena
di sottolineare alcune questioni di carattere
procedurale in quanto le disposizioni contenute nelle norme hanno
creato, durante gli anni di applicazione, non pochi problemi e
confusione ai soggetti chiamati in causa.
In prima istanza la Direttiva cantieri,
della quale si dirà in approfonditamente nel paragrafo che segue,
affrontava in maniera concreta il tema della sicurezza nei cantieri
senza fare distinzioni tra il settore dei lavori pubblici e quello
dei lavori privati, come purtroppo è stato fatto dal legislatore
italiano nel decreto di recepimento 494/96.
In aggiunta tale decreto che, nella sua prima versione, prevedeva
da parte del coordinatore la redazione di duo o più piani di sicurezza,
ha portato a confondere il concetto di progettazione della sicurezza
con il concetto di redazione del piano
di sicurezza.
In termini pratici si è giunti, come detto nell’introduzione
all’elaborazione di documenti standard che, nella maggior parte
dei casi, non sono assolutamente aderenti al progetto e pertanto
sono del tutto carenti nella sostanza. La Direttiva al contrario
prescriveva la redazione di un solo piano di sicurezza riferito
al progetto da eseguire.
Anche per quanto riguarda la gestione del coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, la pratica
ha dimostrato che il Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori, lungi dall’essere visto come un soggetto
il cui compito è di natura prevalentemente preventiva, è stato
considerato come figura deputata a registrare la realtà di fatto
del cantiere, evidenziandone le anomalie, invece di svolgere un
compito di coordinamento attivo tra tutti i soggetti coinvolti,
cercando di intervenire a monte delle situazioni peculiari di
cantiere.
Al contrario la Direttiva, fin dai considerando, cioè dalle premesse, chiarisce
che la sicurezza dei cantieri si deve perseguire e salvaguardare
sia operando a monte, e quindi intervenendo fin dalla fase di
studio e di impostazione di un progetto, sia in fase di esecuzione,
garantendo un puntuale coordinamento delle attività dei soggetti
operanti nel cantiere.
Questa sezione dello studio in oggetto, riferita alle linee
base della sicurezza nel settore delle costruzioni, si articola
in diversi paragrafi che affrontano le tematiche
sopra enunciate fornendo indicazioni specifiche sulle modalità
proposte per affrontare il tema della sicurezza sui cantieri,
al fine di diffondere la cultura della sicurezza tramite azioni
mirate, quali:
§
chiarire esattamente i compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti,
§
promuovere, per quanto possibile, la redazione di piani di sicurezza
di qualità, ovvero in sintonia con il progetto e di contenuto
chiaro e puntuale,
§
far elaborare documenti propedeutici allo svolgimento delle attività di
coordinamento della sicurezza (p. es. il
piano di lavoro del coordinatore).
1.3 La direttiva 92/57/CEE riguardante le prescrizioni
minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei
o mobili
La direttiva sintetizza in maniera chiara nei considerando
le motivazioni che hanno determinato la sua emanazione; purtroppo
il decreto di attuazione non li ha incorporati
[1]
, omettendo così una parte molto utile alla comprensione
delle finalità delle attività di progettazione e coordinamento
della sicurezza.
Le premesse più significative sono:
¨
considerando che
i cantieri temporanei e mobili costituiscono un settore di attività
che espone i lavoratori a rischi particolarmente elevati;
¨
considerando che
le scelte architettoniche e/o organizzative non adeguate o una
carente pianificazione dei lavori all’atto della progettazione
dell’opera hanno influito su più della metà degli infortuni del
lavoro nei cantieri della Comunità;
¨
considerando che,
all’atto della realizzazione di un’opera, una carenza di coordinamento
in particolare dovuta alla presenza simultanea o successiva di
imprese differenti su uno stesso cantiere temporaneo o mobile
può comportare un numero elevato di infortuni sul lavoro;
¨
considerando che
risulta pertanto necessario un rafforzamento del coordinamento
fra i vari operatori fin dalla realizzazione del progetto e altresì
all’atto della realizzaizone dell’opera.
L’adempimento degli obblighi spettanti al committente, all’appaltatore
e ai coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e
di esecuzione dei lavori specificati dalla direttiva e dal
decreto di attuazione, sottointende
la necessità di impostare un sistema efficace di gestione delle
attività.
Nei considerando di cui sopra molta
enfasi è attribuita al coordinamento sia dei soggetti coinvolti
durante la fase di progettazione sia delle imprese operanti nel
cantiere. Una buona capacità gestionale garantisce l’effettivo coordinamento finalizzato
al raggiungimento di elevate prestazioni in termini di sicurezza
di tutti i soggetti coinvolti.
Nella pratica, soprattutto nel caso di lavori di importi modesti, l’attività gestionale si è rivelata carente
o quasi del tutto assente, limitando il coordinamento della sicurezza
al mero adempimento formale degli obblighi di legge: nomina dei
soggetti e redazione della documentazione prevista, tra cui il
piano di sicurezza e coordinamento.
Questo modo di operare, così diffuso nel comparto dell’edilizia,
è dovuto sia alla mancanza di una cultura
della sicurezza, così come puntualizzato al paragrafo 1.1, sia
alla tendenza a sottovalutare l’efficacia degli strumenti proposti
delegando l’intero problema alla capacità di fare.
La metodologia della formazione-informazione dei soggetti
coinvolti in uno specifico processo progettuale e produttivo
proposta dalla cosiddetta Direttiva madre in materia di
sicurezza sul lavoro (89/386), che fornisce i principi generali
di progettazione e gestione della sicurezza da applicare a tutti
i settori produttivi e ripresa sia dal D.lgs 626/94 sia dal D.lgs. 494/96
e successive modificazioni, costituisce uno dei punti cardine
per la nascita della cultura della sicurezza.
1.4 Cenni alle responsabilità delle figure
coinvolte: committente, coordinatori per la sicurezza, appaltatore
Le novità principali introdotte dal d.lgs.
494/96 riguardano il trasferimento dall’appaltatore al committente
della responsabilità della redazione dei piani di sicurezza e
la loro predisposizione in fase di progettazione dell’opera e
comunque prima della richiesta di presentazione
delle offerte.
La fase di progettazione è individuata dalla direttiva come
critica in quanto tale attività presuppone
che si definiscano le scelte architettoniche e/o organizzative
e che si predisponga la programmazione temporale in funzione di
dette scelte.
Il fatto di avere compiuto scelte non adeguate e/o di avere
una pianificazione carente costituisce una situazione di rischio
per la fase esecutiva. A dimostrazione della correlazione causa-effetto
tra programmazione ed infortuni, la direttiva specifica che carenze
ed errori di programmazione e di coordinamento hanno determinato
più della metà degli infortuni sul lavoro nei cantieri della Comunità.
a) Il committente
L’art. 3 del d.lgs.
494/96 e successive modificazioni riguarda gli obblighi del committente o del responsabile dei lavori, specificando
in particolare che:
¨
nella fase di progettazione
dell’opera (il committente o il responsabile dei lavori)……si attiene
ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’art. 3
del d.lgs. 626/94……Il committente o il responsabile dei lavori
prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.
¨
Il committente o
il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell’opera,
valuta i documenti di cui all’art. 4, comma 1, lettere a) e b). (I documenti sono
il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo).
¨
Nei casi in cui
è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea,
il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento
dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la
progettazione……
Il recente D.lgs. 528/99 ha introdotto
una modifica molto importante: si parla infatti
di progettazione e non più di progettazione esecutiva.
Pertanto, anche nel caso di appalto-concorso,
cioè di gara basata su un progetto definitivo, il committente
può designare il coordinatore per la progettazione.
Il committente in alternativa potrebbe
designare l’appaltatore quale responsabile dei lavori e quindi
delegare ad esso gli obblighi previsti dall’articolo 3. Le recenti
modifiche hanno però introdotto un vincolo ulteriore:
si specifica infatti che nel caso di lavori pubblici il responsabile
dei lavori, se designato, deve coincidere con il responsabile
del procedimento e pertanto non sembrerebbe più legittima la designazione
dell’appaltatore quale responsabile dei lavori.
La questione risulta molto complessa
e si rimanda il lettore alla consultazione di testi giuridici
per la corretta interpretazione di questa ulteriore prescrizione.
b) Il coordinatore per la progettazione
Il coordinatore per la progettazione deve redigere o far
redigere il piano di sicurezza e coordinamento e deve predisporre
il fascicolo.
I requisiti di tale figura professionale sono specificati
all’art.10 del D.lgs.
494/9. Già più volte e in diverse circostanze si è sottolineato
come le competenze necessarie allo svolgimento dell’attività di
progettazione della sicurezza, non riducibile alla semplice stesura
di un documento standard di analisi e valutazione dei rischi,
non possono limitarsi ai requisiti richiesti per legge. Infatti
tale attività di progettazione deve essere impostata e sviluppata
con l’ausilio dell’apporto di tutti gli specialisti coinvolti
nel processo ai quali si affianca anche il coordinatore.
Pertanto sarà auspicabile che il committente, se pubblico
all’interno dei documenti di gara, se privato nella bozza di disciplinare
di incarico, definisca gli ulteriori requisiti per il coordinatore
derivanti dalle caratteristiche del progetto specifico e valuti
i professionisti in funzione delle ulteriori qualifiche.
La legge non vieta che lo stesso progettista, purchè abilitato ai sensi dell’art.10,
possa assumere anche l’incarico di coordinatore.
Si ritiene tuttavia utile mantenere separate le due figure
professionali, in quanto un coordinatore
indipendente può esercitare oltre ad una funzione propositiva
anche un’azione di controllo e di verifica sui contenuti del progetto
in termini di sicurezza (scelta di materiali, di tecniche costrutitve,
programmazione delle attività, ecc.).
c) L’appalataore
Prima dell’entrata in vigore del D.lgs.
494/96 l’obbligo di redazione del piano di sicurezza, limitato
al contesto degli appalti pubblici, era proprio dell’appaltatore
secondo quanto prescritto dalla legge n. 55/90, art. 18, comma
8.
Con il decreto di attuazione della
direttiva 92/57/CEE la responsabilità passa al committente e il
piano di sicurezza deve essere redatto anche nell’ambito dei lavori
privati.
Il D.lgs. 528/99 introduce un ulteriore piano, già previsto dalla legge 109/94 e s.m.i.: il piano operativo di sicurezza, così definito alla
lettera f-ter, art. 2, comma 1: piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell’impresa
esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato,
ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 19/9/94, n. 626 e
successive modifiche.
1.5 La progettazione della sicurezza e il
piano di sicurezza e coordinamento
In prima istanza i rischi connessi
con le fasi di lavoro correlate alla realizzazione di un’opera,
devono essere evidenziati ed affrontati in fase progettuale, eliminandoli
possibilmente alla radice, come d’altra parte prescritto dalla
Direttiva 57/92/CEE che all’art. 4 recita: “Progettazione dell’opera:
principi generali”:
Nelle fasi di progettazione,
di studio e di elaborazione del progetto
dell’opera, i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza
e di salute previsti dalla direttiva 89/391/CEE sono presi in
considerazione dal responsabile dei lavori e, se del caso, dal
committente, in particolare: (i) al momento delle scelte architettoniche,
tecniche e/o organizzative onde pianificare i vari lavori o fasi
di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
(ii) all’atto della previsione della
durata di realizzazione di questi lavori o fasi di lavoro.”
Dalla collaborazione tra il progettista ed il coordinatore
in fase di progettazione deve nascere un progetto sicuro in termini
di:
§
localizzazione e organizzazione del cantiere,
§
impiego di materiali e scelta di tecniche e modalità costruttive,
§
dotazioni di sicurezza dell’opera da utilizzare durante la fase
di manutenzione.
I criteri che saranno utilizzati dal progettista in fase
di progettazione per selezionare le scelte archittetoniche,
correlate con la salvaguardia della sicurezza
degli operartori in cantiere e quelle per mitigare i rischi derivanti
dalle attività lavorative, dovranno essere dettagliati in un apposito
elaborato facente parte della relazione generale di progetto.
I rischi che non sia stato possibile
eliminare nella fase progettuale, devono essere analizzati ed
evidenziati nel piano di sicurezza e coordinamento redatto dal
coordinatore per la progettazione.
Seguono alcune indicazioni di massima da utilizzare per la
redazione del piano di sicurezza e coordinamento alfine di mettere
in evidenza come tale documento richieda competenza e conoscenze
specifiche per essere redatto.
Il piano di sicurezza e coordinamento
Il piano di sicurezza e coordinamento deve
contenere una sezione generale nella quale andranno indicati:
§
i nominativi del Committente e del Responsabile del Procedimento,
con i relativi indirizzi, numeri telefonici e fax per consentire
un agevole contatto;
§
il nominativo del/i Progettista/i, con i relativi indirizzi
(compreso quello e-mail, se disponibile) .ed i numeri telefonici
e fax;
§
la localizzazione delle aree specifiche oggetto di intervento,
con particolare attenzione ai percorsi di avvicinamento dalle
principali arterie di traffico adiacenti;
§
i riferimenti a tutti i documenti propedeutici all’intervento
eventualmente elaborati a cura dell’Amministrazione e rilevanti
ai fini della sicurezza.
Il piano di sicurezza comprenderà l’analisi del contesto nel quale si inseriscono le opere (inteso sia come
aree di cantiere propriamente dette, sia come ambiente esterno
ad esse), con riferimento a:
§
tipologia delle attività che si svolgono al contorno,
§
percorsi stradali e pedonali esistenti,
§
accessibilità all’area di cantiere,
§
definizione di particolari opere provvisionali e di protezione
che il progettista ritenesse necessarie per la tutela delle persone
e dei veicoli esterni al cantiere,
§
vincoli (temporali, logistici, ecc.) da considerare, sia nell’organizzazione
del cantiere, sia nello svolgimento delle attività di costruzione.
Il piano di sicurezza deve includere uno schema di dettaglio
relativo alle voci specifiche da considerare
in relazione all’ambiente interno al cantiere e a quello esterno,
secondo le indicazioni che seguono.
a) Vincoli
e rischi propri dell’ambiente interno al cantiere:
§
localizzazione dei sottoservizi e delle eventuali linee elettriche
aeree (si faccia riferimento anche alle carte tematiche, relative
alle aree oggetto degli interventi);
§
eventuale presenza di residuati bellici;
§
riferimenti alla documentazione attestante le indagini effettuate
sui terreni;
§
eventuali vincoli da considerare nella definizione delle vie
di traffico, sia carrabili, sia pedonali;
§
eventuali vincoli relativi alle aree e fasce temporali per l’approvvigionamento
di mezzi d’opera e di materiali.
b) Vincoli
e rischi propri dell’ambiente esterno al cantiere:
§
individuazione dei rischi ai quali il cantiere potrebbe esporre
l’ambiente circostante, con particolare riguardo all’eventuale
presenza di edifici con problemi strutturali, di attività produttive
e commerciali, di edifici ad uso pubblico;
§
individuazione dei rischi causati da: scavi e movimenti terra,
contaminazioni del suolo e delle acque, emissioni di polveri,
fumi, rumore;
§
definizione delle condizioni di traffico e viabilità carrabile
e pedonale, zone interdette al passaggio di mezzi pesanti, zone
da destinare eventualmente a parcheggio dei mezzi di cantiere
e/o ad aree di carico, scarico, deposito provvisorio di materiali
di cantiere (se necessario).
Per le attività o fasi di lavoro che secondo il progettista
presentano rischi che non è stato possibile
eliminare in fase progettuale, in quanto non sono state individuate
soluzioni alternative realizzabili e/o soddisfacenti, il piano
di sicurezza dovrà specificare:
§
modalità di esecuzione in sicurezza di particolari fasi di lavoro
desunte dal progetto;
§
definizione delle misure di prevenzione e protezione da adottare
con particolare attenzione a quelle collettive;
§
individuazione, se possibilie, di particolari accorgimenti progettuali
dei quali dovrà tenere conto l’appaltatore. A titolo puramente
esemplificativo alcuni accorgimenti potrebbero consistere in:
messa a punto di procedure operative specifiche per lavorazioni
che comportano rischi elevati; progettazione di misure di protezione
collettive ad hoc; necessità di formare il personale allo svolgimento
delle suddette attività con l’ausilio di esperti in materia.
I requisiti per il coordinamento dei lavori ai fini della
sicurezza devono essere impostati già nel piano di sicurezza e
si dovranno specificare, in un’apposita
sezione, tutti gli obblighi a carico dell’appaltatore:
§
un documento relativo alla gestione da parte dell’Appaltatore
delle imprese e/o dei lavoratori autonomi che accederanno al cantiere.
Dovranno essere trattati, fra l’altro, i seguenti argomenti:
-
misure di sicurezza
da adottare per evitare l’ingresso in cantiere di persone non
autorizzate;
-
misure di emergenza
da adottare in caso di pericolo e persone da contattare;
-
eventuali disposizioni
specifiche che l’Appaltatore dovrà emanare per la gestione dei
lavoratori;
§
tipologie dei documenti che l’Appaltatore dovrà trasmettere
al Coordinatore per l’esecuzione (schema per l’approvazione dei
piani operativi di sicurezza dei sub-appaltatori; registri per
l’archiviazione dei dati relativi alla sicurezza con tipologia
e numero di infortuni, registrazione delle anomalie ed eventuali
contravvenzioni riscontrate dagli organi di vigilanza; ecc.);
§
un elenco delle attività e dei documenti che il Coordinatore
per l’esecuzione dovrà rispettivamente svolgere e produrre
1.6
Il fascicolo
Il fascicolo è il documento che contiene le informazioni
utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi
cui sono esposti i lavoratori durante lo svolgimento delle attività
lavorative successive alla costruzione dell’opera.
Il fascicolo non tiene conto degli interventi
di manutenzione ordinaria, per i quali, in termini di sicurezza,
si applicano le disposizioni contenute nella normativa
vigente in materia (in particolare nel D.lgs.
626/94 e successive modificazioni).
Il contenuto del fascicolo deve rispecchiare, non solo i
requisiti minimi prescritti dal D.lgs.
494/96 e s.m.i. (art. 4, comma b) e allegato II al documento UE 260/5/93).
Nel caso di opere complesse e in
relazione alla necessità di individuare tutta la documentazione
tecnica (elaborati grafici, specifiche tecniche di materiali,
manuali di manutenzione, ecc.) che si renderà disponibile nel
corso dei lavori, sarebbe bene che il coordinatore per la sicurezza
in fase di progettazione predisponga un documento che renda conto
dell’impostazione del fascicolo e della sua gestione, nonché della
procedura di raccolta delle informazioni.
Le informazioni aggiuntive si sostanziano nei:
§
riferimenti che permettano di individuare in maniera univoca tutti i
disegni “come costruito” e “come installato” disponibili, compresa
la loro localizzazione fisica;
§
riferimenti che permettano di individuare in maniera univoca le procedure
costruttive e le specifiche dei materiali impiegati. Per questi
ultimi dovrà essere indicata la localizzazione
dell’archivio delle schede tecniche e delle schede di sicurezza;
§
riferimenti che permettano di individuare in maniera univoca l’elenco
e la localizzazione fisica dei manuali di manutenzione e dei dati
di tutti gli impianti previsti;
§
specifica della localizzazione e della accessibilità di tutti i manufatti
soggetti a possibili interventi di manutenzione;
§
procedure operative degli interventi di manutenzione accompagnate
dall’analisi e dalla valutazione dei rischi;
§
procedure per l’aggiornamento periodico del fascicolo;
§
procedure per l’aggiornamento degli elaborati grafici (disegni “come
costruito”), in caso di modifiche apportate durante gli interventi
di manutenzione;
§
elenco dei dispositivi di protezione collettiva e personale da
impiegare durante i lavori di manutenzione, indicando quali sono
già in dotazione del committente e quali dovranno invece essere
forniti dall’appaltatore.
In quest’ottica sarebbe bene far
precedere il fascicolo da un “Documento di sintesi” contenente
le relative chiavi di lettura, in modo da consentire a qualsiasi
operatore, e non al solo coordinatore per la sicurezza che lo
ha redatto, di accedere a seconda delle
necessità, alle informazioni e ai documenti necessari.
1.7 Il coordinamento della sicurezza in fase
di esecuzione dei lavori
L’attività del coordinatore per la sicurezza durante la fase
di esecuzione dei lavori è finalizzata
alla realizzazione dell’opera in sicurezza. Per assicurare tale
risultato il coordinatore dovrebbe
svolgere, oltre a quanto prescritto all’art. 5 del D.lgs. 494/96, le seguenti attività:
a)
indire riunioni a scadenza periodica (eventualmente già segnalata
nel piano di sicurezza e coordinamento) con la presenza di:
appaltatore/i, direttore lavori, se necessario RLS - rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza-, finalizzate all’esame della
pianificazione delle lavorazioni e all’individuazione delle
procedure operative da applicare;
b)
aggiornare il piano di sicurezza e coordinamento in funzione degli
eventuali slittamenti del cronogramma
operativo e/o delle modifiche necessarie da apportare per la
tutela e la salute dei lavoratori;
c)
esaminare tutta la documentazione inerente la sicurezza (piani operativi
di sicurezza, certificazioni, documenti relativi ai lavoratori
dipendenti) riferita a ciascun subappaltatore o lavoratore autonomo.
Nel caso questa risultasse incompleta,
richiederne l’integrazione prima del loro ingresso in cantiere;
d)
sollecitare i responsabili (committente e/o appaltatore/i) alla presentazione
delle domande relative ad eventuali modifiche agli organismi
competenti (Asl, Enti erogatori, VV.F.
ecc.) inerenti permessi o autorizzazioni per poter procedere
nei lavori;
e)
verificare che sia stata predisposta la procedura per l’archiviazione
e la rintracciabilità di tutta la documentazione necessaria
per il completamento del fascicolo (per esempio “equipaggiamenti
in dotazione dell’opera”). Nel caso si verificassero
varianti al progetto, il fascicolo dovrà contenere tutte le
informazioni che le documentino (disegni, relazioni tecniche
ecc.).
f)
verificare che vengano archiviati i disegni “as
built”, ovvero “come costruito”, cioè
i disegni contenenti tutte le eventuali modifiche apportate
in fase di realizzazione.
I documenti e le informazioni di cui ai punti e) ed f) saranno utilizzate dal coordinatore in fase di progettazione,
al quale compete l’elaborazione del fascicolo, per il completamento
di detto documento.
La tipologia delle attività e la permanenza in cantiere del
coordinatore per l’esecuzione dipendono direttamente dalla complessità
e dalla consistenza delle opere, dalla presenza contemporanea
o successiva di più appaltatori e dal cronogramma
dei lavori.
E’ inoltre opportuno sottolineare
che compete al coordinatore per l’esecuzione gestire le inevitabili
interruzioni delle attività che dovessero verificarsi nella
vita del cantiere, sia durante l’arco delle ventiquattro ore
sia per periodi definiti (festività di calendario, contrattuali,
impossibilità di lavorare a causa di avverse condizioni atmosferiche
o climatiche, ecc.).
Si consiglia di definire già durante la fase di progettazione
della sicurezza, e quindi esplicitarle
nel piano, quali saranno le predisposizioni da adottare in cantiere
per prevenire i rischi derivanti dalla sospensione dei lavori.
Il cantiere è un luogo che dovrebbe essere sorvegliato costantemente
e delimitato rispetto all’ambiente circostante, sia si tratti
di una costruzione esistente sia di uno spazio libero. La messa
in sicurezza del cantiere presuppone:
¨
vietare l’accesso sempre e comunque al personale non autorizzato sia durante
lo svolgimento dei lavori sia durante i periodi di sospensione
delle lavorazioni;
¨
la presenza di una recinzione di cantiere, di segnaletica posizionata in
prossimità degli accessi e dove necessario, di personale addetto
alla sorveglianza;
¨
l’isolamento delle attrezzature e dei macchinari all’interno dei magazzini
di stoccaggio o entro le aree delimitate appositamente per il
ricovero di questi ultimi;
¨
la predisposizione di opere provvisionali temporanee da impiegare solo
durante il blocco delle attività (copertura delle aree di scavo,
interdizione di accesso al ponteggio, delimitazione e protezione
di zone particolarmente rischiose).
Piano
di Lavoro del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori
Tra i compiti del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
vi è quello di verificare con opportune azioni di coordinamento
e controllo, l’applicazione da parte delle imprese esecutrici
e dei lavoratori autonomi delle disposizioni loro pertinenti
contenute nel piano di sicurezza e coordinamento, e la corretta
applicazione delle relative procedure di lavoro.
Per poter svolgere tale attività in modo efficace ed efficiente
è opportuno, prima dell’inizio dei lavori, definire in un documento
specifico, il piano di lavoro, di seguito indicato come pdl,
la metodologia da adottare per lo svolgimento dell’incarico.
Il pdl è un documento che definisce:
¨
“che cosa”
si deve fare, con quali vincoli (norme applicabili),
¨
“chi fa che
cosa” (responsabilità), con quali risorse, in quali tempi,
¨
“come” si
deve fare (metodi di lavoro, documentazione),
¨
in che modo si “assicura” che quanto pianificato sia correttamente svolto
(verifiche).
Il pdl deve essere considerato
un documento dinamico, da aggiornare periodicamente in funzione
dell’evoluzione delle situazioni così che mantenga
costante nel tempo la sua validità
Di seguito si dettaglia una proposta dei contenuti di un
piano di lavoro tipo. Per opere di
modesta entità il pdl potrà essere semplificato, ma è consigliabile che venga sempre redatto per la stessa tranquillità del coordinatore,
in quanto costituisce prova dell’effettivo svolgimento delle
attività di coordinamento.
I contenuti del piano di lavoro (pdl)
Scopo e campo di applicazione
del pdl
Il presente documento rappresenta il pdl
relativo allo svolgimento dell’incarico
di coordinatore per l’esecuzione dei lavori di………
Il pdl assicura la corretta impostazione
dell’incarico e costituisce lo strumento operativo per la gestione
delle attività, nel rispetto dei requisiti contrattuali.
L’incarico cui si applica il presente pdl
è relativo al contratto stipulato da.........in
data...........
Le parti in causa
Elencare tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione
dell’opera, con i quali il coordinatore dovrà mantenere relazioni.
In particolare si indicheranno i nominativi
di:
¨
committente
¨
responsabile dei lavori
¨
coordinatore per la progettazione
¨
direttore lavori
¨
appaltatore/i
¨
responsabile della sicurezza designato dall’appaltatore/i
Per ogni soggetto sarà riportato indirizzo, recapiti telefonici,
fax., e-mail, nominativi e recapiti
di eventuali sostituti, ecc.
I documenti di riferimento
Devono essere elencati, completi di codice di identificazione, numero di revisione e/o data di emissione,
i seguenti documenti:
¨
contratto/ordine stipulato tra il committente
o responsabile dei lavori e il coordinatore
¨
piano(i) di sicurezza e coordinamento
¨
fascicolo(i)
¨
piani operativi di sicurezza
¨
elaborati progettuali
¨
altri documenti forniti dal committente
¨
contratto(i) di appalto delle opere e tutti
i suoi allegati
¨
leggi e regolamenti inerenti la sicurezza
¨
altro
L’elenco deve essere tenuto costantemente aggiornato e implementato
con eventuali nuovi documenti.
Le sezioni 1, 2 e 3 del pdl definiscono
in maniera chiara il contesto entro
il quale il coordinatore andrà ad operare. La sezione n. 2 individua
le parti in causa e permette così di definire “chi” fa che cosa,
attribuendo le specifiche responsabilità ad ognuno ed evitando
pertanto situazioni di ambiguità.
La sezione n. 3, relativa ai documenti di riferimento, riveste
un’importanza fondamentale in quanto
solo disponendo di tali documenti e dopo un loro attento ed
accurato esame il coordinatore sarà in grado di impostare e
di svolgere efficacemente le attività che gli competono.
L’opera
Riportare una breve descrizione dell’opera con particolare
attenzione a:
¨
localizzazione del cantiere e interferenze con
l’ambiente circostante,
¨
indicazione delle principali caratteristiche
del progetto,
¨
scomposizione dell’opera (WBS),
¨
cronogramma dei capisaldi.
L’incarico
a) Prestazioni
previste
Elencare in dettaglio tutte le prestazioni, compiti e responsabilità
previste nel contratto (allegare eventualmente copia delle clausole
contrattuali relative).
b) Problematiche
principali
Elencare le problematiche principali di tipo tecnico, contrattuale,
logistico, ambientale e amministrativo, desunte dall’analisi
del piano di sicurezza e di coordinamento, del progetto e dei
contratti di appalto, che il coordinatore
per l’esecuzione dei lavori si aspetta di dover affrontare durante
lo svolgimento dell’incarico, e fornire indicazioni preliminari
sulle modalità che si ritiene di adottare per affrontare e risolvere
le problematiche individuate.
L’organizzazione
Si danno indicazioni relative a:
a) il quadro istituzionale.
Allegare un organigramma che illustri le relazioni tra i
soggetti coinvolti durante la fase di realizzazione
delle opere, identificate nella seconda sezione del pdl;
b) l’organizzazione
del coordinatore in fase di esecuzione
dei lavori.
In funzione dell’entità dei lavori, il coordinatore svolgerà
la propria attività singolarmente o in collaborazione con un
gruppo di lavoro. In quest’ultimo
caso si indicheranno i componenti del
gruppo, dettagliandone compiti e responsabilità.
c) Software specialistici
previsti.
Si dettagliano le risorse software che si renderanno eventualmente
necessarie e che saranno utilizzate durante lo svolgimento dell’attività
di coordinamento.
Coordinamento
durante l’esecuzione dei lavori
a) Metodologie
e procedimenti
Descrivere, anche sulla base dell’offerta, le metodologie
e i procedimenti che si utilizzeranno per assicurare il coordinamento
in materia di sicurezza durante la fase di
esecuzione dei lavori. Secondo quanto indicato nella
sezione n. 6 precedente, si definirà chi deve fare, coordinare,
controllare, approvare ecc., stabilendo
precise responsabilità a tutti i livelli; quando ciò deve essere
fatto; secondo quali norme e procedimenti; quale documentazione
deve essere prodotta. Si devono anche indicare i procedimenti
per assicurare che tutto quanto indicato sia
effettivamente fatto e per certificarne l’avvenuta realizzazione.
b) Elaborati e
rapporti
Devono essere elencati i rapporti e gli eventuali elaborati
a carico del coordinatore, definendo la tempistica della loro
emissione (quando applicabile).
Circolazione
delle informazioni
Definire la procedura per la circolazione
delle informazioni da e per l’esterno, specificando per ciascun
tipo di documento il destinatario principale, le copie per conoscenza, il numero di copie e
le caratteristiche del supporto (cartaceo, magnetico).
Svolgimento dell’attività di coordinatore per l’esecuzione
L’elaborazione di un pdl presuppone
da parte del soggetto che lo elabora (non necessariamente il
coordinatore) competenza e conoscenza delle problematiche inerenti
la gestione del processo costruttivo.
Nella maggior parte dei casi il coordinatore per l’esecuzione
dei lavori si troverà ad operare in contesti
di più modeste dimensioni, privi di una struttura gestionale
permanente in cantiere con la quale poter dialogare. In queste
situazioni l’operato del coordinatore si può rivelare particolarmente difficile
e, non potendo intervenire direttamente sui lavori (tranne che
in casi di assoluta gravità), la sua attività rischia di ridursi
alla sola stesura di lettere al committente e/o responsabile
dei lavori, nelle quali riporta la situazione di fatto del cantiere.
Per cercare di ovviare a questa situazione, di seguito si
forniscono indicazioni operative inerenti l’attività
di coordinamento per la sicurezza durante l’esecuzione dei lavori.
Per cantieri di modeste dimensioni, nei quali si svolgono lavorazioni che non comportano rischi particolari
e che si considerano “consolidate”, sarà sufficiente che il
coordinatore elabori delle “liste di controllo” da utilizzare
durante i sopralluoghi sul cantiere. Documenti di questo tipo,
grazie alla loro schematicità, guidano il soggetto durante la
visita, aiutandolo a non tralasciare nulla. Al termine del sopralluogo
il coordinatore sarà in grado di stendere il verbale che trasmetterà
a tutti i soggetti interessati.
La lista di controllo, da elaborare in
relazione alle prescrizioni contenute nella normativa
di riferimento, sarà articolata in sezioni a secondo degli argomenti
trattati e potrà avere, per esempio, i seguenti contenuti:
¨
allestimento del cantiere,
¨
documentazione,
¨
salute e sicurezza dei lavoratori,
¨
impianti (elettrico, di terra, di protezione
scariche atmosferiche ecc.),
¨
lavorazioni in prossimità di linee elettriche
aeree,
¨
impianti e attrezzature di sollevamento,
¨
protezione generale delle macchine,
¨
opere provvisionali,
¨
DPI (dispositivi di protezione individuale),
¨
altro.
Altre attività che competono al coordinatore per l’esecuzione
dei lavori, e per le quali è necessario definire una procedura
operativa, possono essere:
¨
esame e approvazione delle proposte di
adeguamento del piano di sicurezza e coordinamento formulate
dall’appaltatore,
¨
integrazione del piano di sicurezza e coordinamento
in funzione delle modifiche subentrate;
¨
verifica e approvazione dei piani operativi
di sicurezza dei singoli subappaltatori e loro omogeneizzazione
con il piano di sicurezza e coordinamento,
¨
altro.
L’attività di coordinamento per l’esecuzione dei lavori è,
come si può dedurre da quanto esposto, alquanto complessa e
richiede da parte del professionista incaricato una conoscenza
approfondita del cantiere, oltre ad una notevole dimestichezza
delle tecniche di gestione dell’intero
processo edilizio alfine di poter dialogare correttamente con
tutte le figure coinvolte. Non potranno in ogni caso mancare
capacità di comunicazione e di sintesi.
|