Come è ben evidenziato in Fig. 2.1, i Prodotti “molto tossici” sono contrassegnati con la
lettera T+ e con l’immagine del teschio, ed appartenevano alla I Classe; i Prodotti
“tossici” sono contrassegnati con la lettera T e con l’immagine del teschio, ed appartenevano
anch’essi alla I Classe; I Prodotti “nocivi” sono contrassegnati con la
lettera Xn e con l’immagine della croce di S. Andrea, ed appartenevano alla II Classe;
i Prodotti “irritanti” sono contrassegnati con la lettera Xi e con l’immagine della croce
di S. Andrea, ed appartenevano alla III o IV Classe; infine, i
Prodotti “non classificati” non sono contrassegnati da simboli
indicanti rischi per la salute, e riportano di norma la dicitura
“Attenzione: manipolare con prudenza”; essi appartenevano alla III o IV Classe. L'effetto dannoso provocato da sostanze tossiche sulle
funzioni vitali dell'organismo umano è definito intossicazione,
ed i disturbi ad essa correlati possono
essere immediati, come: lacrimazione e disturbi visivi, mal di
testa, irritabilità, sonnolenza o insonnia, spossatezza, vertigini,
tremori, confusione mentale, salivazione, nausea e vomito, dolori
addominali e diarrea, prurito e irritazione della pelle, tosse
ed oppressione toracica; oppure ritardati, come: diminuzione della
vista, dolori muscolari e perdita di forza, calo di peso, diminuzione
della memoria e della concentrazione, depressione. I prodotti fitosanitari possono inoltre provocare effetti
allergizzanti (oculo-riniti, dermatiti allergiche, asme respiratorie),
cancerogeni (sviluppo di tumori), teratogeni (malformazioni dell'embrione
e del feto), ed anche mutageni (alterazione del patrimonio genetico
con possibile insorgenza di tumori o malformazioni nelle generazioni
successive). L'agricoltore, che in definitiva rappresenta la persona
più direttamente esposta ai rischi per la sua salute, può ridurre
l’esposizione effettuando il trattamento
chimico solo quando è indispensabile, ed osservando, sempre, tutte
le norme per un corretto impiego. Analizziamo più in dettaglio le operazioni già elencate
nel paragrafo precedente: Acquisto e trasporto Innanzi tutto, per l'acquisto dei prodotti fitosanitari
molto tossici (T+), tossici (T) e nocivi (Xn), è necessaria l'autorizzazione
(il c.d. “patentino”) rilasciata dall'Ispettorato Regionale per
l'Agricoltura competente per territorio, previa partecipazione
ad un corso di preparazione di 15 ore prima di sostenere l'esame
di abilitazione (Art. 24 D.P.R. n°1255/68).
I colloqui per l'abilitazione all'acquisto vertono sui pericoli
connessi alla detenzione, conservazione, manipolazione ed utilizzazione
dei presidi sanitari; sulle modalità
per un corretto utilizzo degli stessi e sulle misure precauzionali
da adottare, e comprendono altresì le nozioni di base per un corretto
impiego dal punto di vista agricolo con norme di difesa biologica,
guidata ad integrata. La validità dell'abilitazione è di 5 anni
ed è rinnovabile previo sostenimento di un ulteriore colloquio. L'acquisto dei prodotti fitosanitari irritanti
(Xi) non necessita di alcuna autorizzazione
preventiva nel caso di utilizzo nella produzione agricola. E’ comunque vietato l’acquisto
di prodotti sfusi, così come è proibito acquistare senza patentino,
ovvero da esercizi non autorizzati o da ambulanti; ulteriori divieti
riguardano la possibilità di prestare o regalare a terzi i prodotti,
nonché di trasportare presidi sanitari in promiscuità con passeggeri,
animali o derrate alimentari. Magazzinaggio
e conservazione L'immagazzinamento dei prodotti antiparassitari presso
le aziende agricole non è sottoposto
a particolari normative ad eccezione
dei prodotti fitosanitari molto tossici (T+), tossici (T) e nocivi
(Xn), che devono essere conservati in locali o armadi sempre chiusi
a chiave con il cartello VELENO. E' consigliabile, tuttavia, provvedere
affinché i locali siano asciutti, riparati dal caldo e dal freddo,
aerati, con pareti lavabili, pavimenti impermeabilizzati per una
facile pulitura e presenza di pozzetti o altre strutture di contenimento
nel caso di sversamento di prodotti liquidi.
E’ opportuno limitare l'accesso al locale solo a persone
esperte, non depositarvi alimenti o mangimi, e prevedere la presenza
di un estintore portatile a polvere polivalente di tipo ABC. Non
bisogna travasare né conservare i prodotti fitosanitari in contenitori
diversi dagli originali e senza etichettatura, ed all'interno
del deposito è severamente vietato fumare, mangiare o bere. In caso di versamenti conseguenti a rotture
di confezioni, bisogna provvedere immediatamente alla bonifica
del settore interessato. Se il
prodotto versato è in granuli od in polvere
la bonifica va effettuata con apparecchio aspiratore; se allo
stato liquido, questo va prima assorbito con apposito materiale
(segatura, farina fossile o bentonite). Preparazione della miscela da applicare
e trattamento delle colture con il prodotto Prima di utilizzare un prodotto è necessario leggere
sempre le istruzioni riportate sull'etichetta; la preparazione
della miscela va eseguita all'aperto, indossando indumenti adatti
ed utilizzando attrezzi idonei. E’ necessario calcolare bene la
quantità di prodotto da impiegare nel trattamento in
relazione alle dosi da distribuire ed alla superficie da
trattare, e mescolare i prodotti con l'acqua utilizzando un idoneo
agitatore al riparo dall’eventuale rilascio di schizzi. Il trattamento antiparassitario dovrebbe essere eseguito
con una trattrice munita di cabina chiusa, dotata di un sistema
di ricircolo dell'aria attraverso filtri di caratteristiche adeguate;
in caso diverso, è necessario che l’operatore si protegga indossando
una tuta apposita, facilmente lavabile o monouso, adoperando guanti
di gomma specifici per la manipolazione di sostanze tossiche ed
una maschera idonea o, meglio ancora, un casco con filtri specifici
per le categorie di prodotto che si sta distribuendo, attenendosi
alle prescrizioni in tema di uso dei Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI). Bisogna inoltre verificare ad intervalli regolari l'efficienza
di ogni elemento delle macchine utilizzate
per i trattamenti, e di conseguenza valutare ed adeguare l’uniformità
di distribuzione e la velocità di avanzamento; infine è bene controllare
il volume effettivamente distribuito. Nelle operazioni di controllo
e taratura delle attrezzature, è necessario indossare vestiario
adeguato e munirsi di specifici DPI; è buona norma da ultimo eseguire
i trattamenti in assenza di vento o, comunque,
tenere giusto conto delle condizioni meteorologiche e climatiche.
Durante le fasi del trattamento è assolutamente
vietato mangiare, bere, fumare o portare qualsiasi oggetto alla
bocca, ed è consigliabile adottare una alimentazione povera di
grassi e senza alcolici. Fase
di post-trattamento Eseguito il trattamento, è necessario lavare accuratamente
le attrezzature utilizzate, togliere i DPI e, se non monouso,
lavarli accuratamente, prestando attenzione nella
eventuale pulizia della maschera e del filtro; anche l'operatore,
terminate le attività, deve lavarsi accuratamente con acqua e
sapone. I rifiuti derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola
vengono classificati come speciali; ciò
significa che anche i contenitori di prodotti fitosanitari, contaminati
dal prodotto, non possono essere conferiti al servizio comunale
di raccolta dei rifiuti solidi urbani, né tanto meno interrati,
abbandonati in canali o bruciati. Anche le acque di risciacquo
delle cisterne utilizzate per la distribuzione dei prodotti fitosanitari
non possono essere scaricate in canali o sul suolo (salvo apposite
autorizzazioni comunali) in quanto possono essere causa di inquinamento
Perciò, al fine di permettere un razionale smaltimento dei residui
sopra citati nel rispetto della normativa vigente (Art. 10 bis
Legge n°441/87) è necessario rivolgersi a ditte specializzate. E’ opportuno segnalare gli appezzamenti trattati con
cartelli riportanti la dicitura "Coltura trattata con prodotti
fitosanitari" e rispettare il tempo di rientro, cioè
il termine previsto tra il trattamento ed il momento in cui si
può rientrare nel campo senza rischi; questo intervallo fa sì
che i residui scendano ad un livello accettabile e consente di
evitare il rischio di contaminazione a persone che lavorino nel
campo o lo attraversino. Quando tali rischi esistono, le etichette
indicano il termine minimo che deve passare prima che si possa ritornare nel campo; qualora non
sia precisato, è bene attendere almeno 24 ore dal giorno dell’applicazione;
ci si dovrà quindi preoccupare di tenere le persone e gli animali
lontano dai luoghi in cui si effettuano
i trattamenti, e di non lasciare mai senza sorveglianza i presidi
sanitari o altra attrezzatura di lavoro. In funzione della natura del prodotto, l’etichetta
specifica il tempo che deve intercorrere tra l’ultimo trattamento
e la raccolta, in modo che il livello dei residui non superi i
limiti imposti. Emergenze In caso di contatto accidentale con prodotto od intossicazione
si dovrà allontanare il soggetto dalla fonte di
intossicazione e trasportarlo in Ospedale, evitando di
somministrare latte, alcolici, medicinali; si consegnerà al medico
la confezione del prodotto usato. Legislazione in tema di impiego di prodotti fitosanitari Le informazioni
relative agli impieghi autorizzati, agli
intervalli di sicurezza ed ai limiti massimi di residui delle
sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari sono aggiornate
con riferimento alle seguenti disposizioni legislative: D.M. 19 maggio 2000 (s.o. G.U. 05.09.2000,
n. 207) Limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari
tollerati nei prodotti destinati all’alimentazione. (Recepimento
delle direttive n. 97/41/CE, n. 1999/65/CE e n. 1999/71/CE).
Recepimento
della direttiva n. 2000/24/CE concernente i limiti massimi di
residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate
nei cereali, nei prodotti di origine animale e nei prodotti di origine vegetale, compresi
gli ortofrutticoli; revoca e modifica di alcuni impieghi relativi
ai prodotti fitosanitari. Aggiornamento
del decreto del Ministro della Sanità 19 maggio 2000 e recepimento
delle direttive n. 2000/42/CE e n. 2000/48/CE concernenti i limiti
massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari
tollerate nei cereali, nei prodotti di origine
animale e nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;
revoca e modifica di alcuni impieghi relativi ai prodotti fitosanitari"
Modificazioni ed integrazioni ai decreti ministeriali 19 maggio 2000,
10 luglio 2000 e 3 gennaio 2001, concernenti "Limiti massimi
di residui di sostanze attive dei prodotti
fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione". Aggiornamento
del decreto del Ministro della Sanità 19 maggio 2000 e recepimento
delle direttive n. 2000/57/CE, 2000/58/CE, 2000/81/CE e n. 2000/82/CE
concernenti i limiti massimi di residui di sostanze attive dei
prodotti fitosanitari tollerati nei cereali, nei prodotti di
origine animale e nei prodotti di origine vegetale, compresi
gli ortofrutticoli. Recepimento delle direttive n. 2001/35/CE, n. 2001/39/CE e n. 2001/48/CE
e modifica del decreto del Ministro della Sanità 19 maggio 2000,
concernente i limiti massimi di residui
di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti
destinati all'alimentazione. "Recepimento delle direttive n. 2001/35/CE, n. 2001/39/CE e n. 2001/48/CE
e modifica del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000,
concernente i limiti massimi residui
di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti
destinati all'alimentazione". (Decreto
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 239
del 13 ottobre 2001). (GU n. 254 del 31-10-2001) Modifiche
ai decreti ministeriali 8 giugno 2001 e 6 agosto 2001, concernenti
rispettivamente "Aggiornamento del decreto del Ministro della
Sanità 19 maggio 2000 e recepimento delle direttive 2000/57/CE,
2000/58/CE, 2000/81/CE e 2000/82/CE concernenti i limiti massimi
di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati
nei cereali, nei prodotti di origine
animale e nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli"
e "Recepimento delle direttive 2001/35/CE, 2001/39/CE e 2001/48/CE
e modifica del decreto del Ministro della Sanità 19 maggio 2000
concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei
prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione". Recepimento della direttiva n. 2001/57/CE e modifica del decreto del
Ministro della Sanità 19 maggio 2000, concernente i limiti massimi
di residui di sostanze attive dei prodotti
fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione. Recepimento
della direttiva n. 2002/5/CE e modifica del decreto del Ministro
della Sanità 19 maggio 2000, concernente i limiti massimi di residui
di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti
destinati all'alimentazione; revoca e modifica di
alcuni impieghi relativi ai prodotti fitosanitari. Recepimento della direttiva n. 2002/23/CE e modifica del decreto del
Ministro della Sanità 19 maggio 2000, concernente i limiti massimi
di residui di sostanze attive dei prodotti
fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione. Il documento di valutazione dei rischi di esposizione dei lavoratori ad agenti chimici pericolosi deve essere redatto ai sensi del D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25 "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24 e 99/38 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro"; costituisce parte integrante del documento di valutazione dei rischi, ed è soggetto ad aggiornamento periodico ove si verifichino notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità . La valutazione dei rischi viene eseguita di concerto dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione con la collaborazione del Medico Competente e il coinvolgimento preventivo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Il D.Lgs. 25/2002 si applica a tutte le attività in cui siano presenti sostanze pericolose ed in particolare nella: produzione, manipolazione, immagazzinamento, trasporto, eliminazione e trattamento dei rifiuti. Gli agenti chimici sono quelli classificati o classificabili come:
In particolare occorre riferirsi a sostanze e preparati: a) esplosivi b) comburenti c) estremamente infiammabili d) facilmente infiammabili e) infiammabili f) molto tossici g) tossici h) nocivi i) corrosivi j) irritanti k) sensibilizzanti l) cancerogeni m) mutageni n) tossici per il ciclo riproduttivo Sono invece
esclusi dal campo di applicazione del
D.Lgs. 25/02 sostanze e preparati che siano solo pericolosi
per l'ambiente. La classificazione
può essere individuata dalle frasi di rischio (frasi R) presenti
sulle schede di sicurezza (vedi tabella in allegato A). Parlando
di rischio di esposizione è possibile
differenziare, come indica il D.Lgs.
25/02, tra Rischio di esposizione Moderato, che pone gli obblighi della Valutazione
dei rischi e della Informazione e formazione, e Non moderato,
che prevede inoltre, disposizioni in caso di incidenti o di emergenze
e Sorveglianza sanitaria; entrambe le fattispecie sono riferibili
al D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 art. 72-quinquies comma 2. Si ricorda
che l’analisi del rischio di esposizione
ad agenti cancerogeni, ove pertinente, deve essere effettuata
ai sensi del D.Lgs. 25 febbraio 2000 n. 66 e riportata
all’interno della valutazione dei rischi nell’ambiente di lavoro
ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626,
con compilazione del registro dei soggetti esposti e conseguente
invio dello stesso agli organi preposti. Nel processo
è possibile individuare due fasi separate e sequenziali nella
valutazione dei rischi: Valutazione preliminare e Valutazione
dettagliata in quanto la valutazione preliminare non può essere una valutazione
analitica del rischio di esposizione dei singoli lavoratori, ma
solo una individuazione del pericolo di esposizione agli agenti
chimici. Solo con
questa interpretazione è possibile spiegare
le terminologie di rischio “moderato” e “non moderato”, che altrimenti
sarebbero in contrasto con l’evidenza che il rischio di esposizione
debba essere comunque basso, anche in realtà complesse che utilizzino
agenti pericolosi in quantità significative. La valutazione
dettagliata del rischio è obbligatoria solo per le situazioni
nelle quali il pericolo non è moderato; in questi stessi casi
è anche necessario:
Di seguito sono illustrate le varie fasi in cui deve essere articolata la valutazione dei rischi. Raccolta delle informazioni La prima operazione da
compiere è quella della raccolta delle informazioni pertinenti.
I dati dei prodotti sono contenuti nelle schede di sicurezza; è fondamentale verificarne
l’attendibilità, la completezza e l’aggiornamento. Per i valori limite di esposizione
professionale o i valori
limite biologici (se pertinenti) occorre riferirsi agli allegati
VIII-ter ed VIII-quater del D.Lgs 626/94. Dato che tali allegati sono attualmente solo esemplificativi, in pratica occorre identificare
gli agenti per cui esistano riferimenti di legge, mentre per gli
altri occorre riferirsi alle norme tecniche riconosciute. Questi
dati sono di particolare utilità in caso si debba procedere successivamente
con la valutazione di dettaglio. A livello
comunitario la definizione di limiti è stata effettuata
per il Piombo (Allegato II Dir. 98/24/CE),
e per alcuni agenti specifici (Allegato Dir.
2000/39/CE), oltre che per benzene, polveri di legno e CVM (Direttiva
recepita con D.Lgs. 66/2000). Per le altre sostanze si può fare riferimento
a valori limite internazionalmente riconosciuti.
I dati relativi a mansioni ed attività si ottengono attraverso l’analisi
del ciclo produttivo; infatti la prima azione di riduzione del
pericolo consiste in una buona progettazione e nella riduzione
al minimo degli agenti di rischio. La descrizione
del ciclo produttivo deve comprendere uno schema a blocchi che
evidenzi i flussi in ingresso/uscita, una identificazione del
lay-out dell’area in esame (onde valutare interconnessioni
con le aree circostanti) e l’identificazione delle sostanze presenti
e di eventuali ulteriori pericoli. Una volta identificato il pericolo di esposizione ad agenti pericolosi, è opportuno
circoscrivere l’analisi ai soggetti effettivamente esposti (analisi
mansionale), in quanto considerare tutti gli operatori esposti
in modo indifferenziato è oneroso ed inefficiente. Bisogna poi analizzare eventuali misure preventive e protettive,
sia già adottate che da adottare. Tra queste ultime è possibile
individuare:
·
la progettazione di adeguati processi lavorativi e controlli
tecnici, nonché l'uso di attrezzature e materiali adeguati, al
fine di evitare o ridurre al minimo il rilascio di agenti chimici
pericolosi che possano presentare un rischio per la sicurezza
e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
·
l'applicazione di misure di protezione collettive alla
fonte del rischio, quali un'adeguata ventilazione e appropriate
misure organizzative;
·
l'applicazione di misure di protezione individuali,
comprese le attrezzature di protezione individuali, qualora non
si riesca a prevenire con altri mezzi l'esposizione;
·
corsi e attività di formazione e informazione effettuati
(registrate e verificate); Valutazione preliminare del pericolo Nell'ambito
della valutazione dei rischi per i lavoratori dovuti alla presenza
di agenti chimici pericolosi, è fondamentale innanzitutto distinguere
tra le diverse modalità di interazione tra agente chimico e operatore
potenzialmente esposto; si devono prendere in considerazione le
diverse vie di contatto. Per quanto
riguarda i pericoli per la salute è necessario
distinguere tra effetti di:
·
Tossicità acuta
·
Irritazione
·
Corrosività
·
Sensibilizzazione
·
Tossicità per
dose ripetuta
·
Mutagenicità
·
Cancerogenicità
·
Tossicità riproduttiva
·
Esplosività
·
Infiammabilità
·
Potere ossidante
ed effetti derivanti da
instabilità o incompatibilità e dallo stato chimico-fisico dell'agente
chimico pericoloso. Inoltre,
dal punto di vista della tipologia di situazione lavorativa nella
quale risulta possibile l'esposizione,
è necessario distinguere tra:
1.
Attività con esposizione normalmente prevista: si tratta della situazione nella
quale l'esposizione all'agente chimico è normalmente prevista
durante le operazioni svolte dal lavoratore (ad esempio per l'aggiunta
manuale dell'agente o per la necessità di entrare in contatto
fisico con l'agente)
2.
Attività con esposizione accidentale: si tratta della situazione nella quale l'esposizione
all'agente chimico non è prevista, ossia delle lavorazioni a ciclo
chiuso. In questo caso l'esposizione all'agente si può verificare
solo a seguito di anomalie operative
o incidenti
3.
Attività con esposizione da contaminazione dell'ambiente di lavoro: si tratta del caso in cui si può
avere esposizione all'agente chimico a causa di piccole perdite
non controllate che comportano la diffusione dell'agente nell'ambiente
di lavoro. In caso
il rischio di esposizione possa essere
definito moderato, viene considerata esauriente la fase di valutazione
e, salvo per situazioni particolarmente critiche, non si procede
ad una analisi di maggior dettaglio. Resta comunque
obbligatorio informare e formare i lavoratori. Se l’analisi
ha individuato la presenza di rischio di esposizione
non moderato, diventa necessario adottare le misure specifiche
di protezione e prevenzione, le disposizioni in caso di incidenti
e emergenze e la sorveglianza sanitaria e
procedere con un’analisi di dettaglio come di seguito descritto. Valutazione dettagliata del rischio La valutazione di dettaglio deve
portare ad identificare l’effettivo livello di esposizione al rischio dei lavoratori;
occorre quindi valutare il rischio in tutte le fasi operative
(normali, di manutenzione e di emergenza), definire le misure
specifiche di riduzione del rischio, la necessità di sorveglianza
sanitaria ed eventualmente il monitoraggio ambientale. Scopo della
valutazione di dettaglio è comunque far sì che il rischio residuo sia ridotto al minimo,
e comunque corrispondente ad un’esposizione al di sotto dei limiti. Nei casi
più semplici si tratta di considerare tutte le misure adottate
in Azienda, per verificare eventuali possibilità di miglioramento,
e comunque prendere in considerazione
almeno quelle previste dalla legge per il rischio di esposizione
non moderato. La valutazione
può essere condotta sia in modo qualitativo (individuazione del
numero di eventi indipendenti necessari)
sia in modo quantitativo. Nel secondo caso si procede alla stima
delle frequenze incidentali attese mediante l'approntamento e
la risoluzione matematica di alberi logici (alberi di guasto ed alberi di eventi). Al
termine dell’analisi, una volta intraprese tutte le misure di
eliminazione o riduzione del rischio di esposizione, occorre
procedere alla rivalutazione del rischio residuo, al fine anche
di valutarne l’efficacia. Analisi delle misure di riduzione del rischio
Una volta valutato il rischio di esposizione ad agenti pericolosi come “non
moderato”, occorre identificare le misure atte alla riduzione
del rischio. Come da
art. 72-sexies comma 1 è possibile individuare provvedimenti (da
adottare in ordine di priorità e in aggiunta alle misure generali
valide per tutte le situazioni) quali:
a.
progettazione di appropriati processi lavorativi
e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e materiali adeguati;
b.
appropriate misure organizzative e di protezione
collettiva alla fonte del rischio;
c.
misure di protezione individuali, compresi
i dispositivi di protezione individuali, qualora non si riesca
a prevenire con altri mezzi l'esposizione;
d.
sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma
degli articoli 72-decies e 72-undecies. E’ comunque prioritario valutare se sia possibile l’eliminazione
o sostituzione degli agenti pericolosi. Misurazione degli agenti pericolosi
Il
Datore di Lavoro effettua, salvo che non possa dimostrare con altri mezzi il
conseguimento di un adeguato livello di sicurezza, periodiche misurazioni degli agenti che possono comportare
un rischio per i lavoratori e le confronta con i valori limite
di esposizione professionale. In
presenza di limiti
di esposizione sarà possibile confrontare l’esposizione effettiva
e quella massima consentita. Dato per scontato che i limiti di
soglia non debbano essere superati, sarà
possibile valutare quale rapporto esista tra l’esposizione effettiva
e quella massima. Istituzione della
Sorveglianza sanitaria
Il D.Lgs.
25/2002 introduce una significativa novità
per quanto concerne l’obbligo di sorveglianza sanitaria. Infatti
mentre la normativa precedente individuava l’obbligo per specifiche
sostanze, il presente decreto estende l’obbligo a tutto il personale
il cui livello di esposizione ad agenti molto tossici, tossici,
nocivi, sensibilizzanti, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo,
sia considerato non moderato. Di conseguenza il medico competente
individuerà i parametri da controllare sia a livello ambientale
sia a livello di indicatori biologici
di esposizione. Il medico
competente, per ciascuno dei lavoratori sopra individuati, istituisce
ed aggiorna una cartella sanitaria e di rischio custodita presso
l'azienda, o l'unità produttiva,
e fornisce al lavoratore interessato tutte le informazioni previste.
Nella cartella di rischio sono, tra l'altro, indicati i livelli
di esposizione professionale individuali
forniti dal Servizio di prevenzione e protezione. Le cartelle
sanitarie sono tenute in Azienda, in forma atta a consentirne
la consultazione, nel rispetto della riservatezza, e devono rendersi
disponibili anche successivamente alla
chiusura del rapporto di lavoro ed inviate agli organi esterni
competenti (ISPESL, ASL). Comportamenti da tenere in emergenza
Avendo
definito l’analisi in condizioni di emergenza
parte integrante della valutazione del rischio di esposizione,
risulta necessario integrare il Piano di Emergenza Interno (se
presente), tenendo conto degli eventi che possano causare un’esposizione
dei lavoratori, delle loro conseguenze; in ragione di ciò si definiscono
gli interventi necessari, si stabiliscono le modalità e i contenuti
della formazione del personale e delle esercitazioni periodiche. Analisi delle attivita' di formazione
e informazione Le attività
di formazione e informazione sono obbligatorie per tutte le diverse
casistiche individuate. Stesura del documento di valutazione
dei rischi Il documento
di valutazione dei rischi conterrà le informazioni di cui sopra
e andrà ad aggiornare la valutazione dei rischi di cui al D.Lgs.
626/94 e successive modifiche ed integrazioni; deve essere aggiornato
periodicamente e comunque a fronte di modifiche sostanziali che comportino una
variazione dei livelli di esposizione.
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