LE NUOVE TECNOLOGIE A TUTELA
DELLA VITA E DELL'OCCUPAZIONE

Progetto approvato
con D.D.R.T. 7772/2000
all'interno del
POR R.T. Ob.3 FSE





INDICE AGRICOLTURA

L'incidenza degli agenti chimici sulla salute dei lavoratori in agricoltura:
2.1 I prodotti chimici in agricoltura
2.2 Tossicità, esposizione e precauzioni
2.3 Valutazione dei rischi di esposizione ad agenti chimici secondo il D.Lgs. 25/2002.

 

2.1 I prodotti chimici in agricoltura

Sono moltissime le circostanze in cui un agricoltore utilizza prodotti chimici: per la difesa delle piante e delle produzioni dai parassiti, per il controllo delle erbe infestanti, per la fertilizzazione del terreno, ed innegabili sono i vantaggi, in termini di aumento delle produzioni e di risparmio di fatica, derivanti dal loro impiego. Di contro il loro "abuso", invece di produrre i vantaggi desiderati, si trasforma in uno svantaggio economico ed in un grave danno per l'ambiente e per la stessa salute dell'uomo. Non sempre la pericolosità di tali prodotti viene valutata in pieno, ed a volte si registrano comportamenti che dimostrano una disattenzione rispetto alle necessarie precauzioni.

I prodotti fitosanitari possono essere classificati in differenti modi a seconda delle loro proprietà; una classificazione che tiene conto del tipo di bersaglio li suddivide in insetticidi (sostanze utilizzate per combattere gli insetti che sono presenti sulle colture agricole e provocano danni ai raccolti, oppure che attaccano le derrate alimentari già immagazzinate. Sull'insetto le diverse sostanze possono agire in modi molto differenti, alcune agiscono sul sistema nervoso, altre sulla crescita, altre sulla respirazione, ecc.), anticrittogamici o fungicidi (sostanze usate per il controllo dei funghi che attaccano le colture o la frutta immagazzinata. Analogamente agli insetticidi alcune di queste sostanze sono capaci di combattere solo i funghi che si sviluppano sulla superficie delle foglie o del frutto, mentre altre sono in grado di controllare anche funghi penetrati più o meno profondamente all'interno del tessuto vegetale, e sono detti sistemici, suddivisi a loro volta in citotropici e translaminari) e diserbanti o erbicidi (sostanze chimiche usate per combattere le erbe infestanti di colture o per eliminare tutte le specie vegetali in aree incolte. Alcune di queste sostanze possono essere applicate al terreno prima che crescano le infestanti e la coltura, altre con la coltura già presente ma senza infestanti, altre in presenza di coltura ed infestante, altre ancora debbono essere applicate sulla parte aerea della coltura e/o sull'infestante. I diserbanti che provocano la morte di tutti i vegetali con cui vengono in contatto sono detti diserbanti totali, quelli che provocano danni solo alle infestanti lasciando intatta la coltura  sono detti selettivi).

L’agricoltore non utilizza normalmente le sostanze attive tal quali, bensì delle miscele, dette formulati, in cui sono presenti i principi attivi contro i parassiti o le erbe infestanti ed altre sostanze (coadiuvanti e coformulanti) che ne facilitano e migliorano l’applicazione, l’attività, la persistenza.

A seconda della loro origine, i prodotti fitosanitari possono essere distinti in inorganici ed organici. Appartengono al primo gruppo i prodotti di più antico uso, e cioè i fungicidi derivati del rame (poltiglia bordolese, ossicloruro di rame), lo zolfo, ed i fosfuri (che liberano fosfina a contatto con l'umidità dell'aria). Sono sostanze solide, dotate di una discreta solubilità in acqua, che vengono generalmente usate ad alte dosi data la loro bassa attività specifica.

La maggior parte dei prodotti fitosanitari attualmente in commercio, al contrario, sono sostanze organiche, cioè derivate dal carbonio; alcune sono di origine naturale, perché ottenute da alcune piante (come le piretrine naturali dal crisantemo, la nicotina dal tabacco, ecc.) o da microrganismi (es. Bacillus thuringiensis Berliner); la maggior parte sono però prodotte per sintesi chimica con procedimenti industriali. In base a quest’ultima caratteristica, possono essere ulteriormente distinti quelli di origine naturale da quelli di sintesi. I primi sono spesso delle miscele di sostanze chimiche, e la loro origine naturale non deve trarre in inganno circa la tossicità e la pericolosità: contengono sostanze che possono essere tossiche e pericolose anche più di quelle di origine sintetica, come ad esempio la nicotina, cancerogeno presente nell'estratto di tabacco ed il geraniolo, irritante ed allergenico presente nell'estratto di geranio.

I prodotti fitosanitari di origine industriale rappresentano una ampia gamma di prodotti con caratteristiche molto diverse fra di loro che ne determinano le modalità di utilizzazione, il tipo di formulazione, la tossicità, la persistenza sulle colture trattate, nel suolo e nell'ambiente. In generale sono prodotti con bassa solubilità in acqua; quelli dotati di maggiore solubilità sono quelli che più facilmente si muovono nell'ambiente.

Il prodotto commerciale risulta perciò essere una miscela in cui, oltre al principio attivo, sono riscontrabili anche sostanze ausiliarie quali:

  • Supporti e diluenti: diluiscono il principio attivo, aumentano il potere coprente, ne riducono la fitotossicità;
  • Sostanze bagnanti: in genere tensioattivi, facilitano la dispersione in acqua del formulato;
  • Emulsionanti: tensioattivi che permettono di ottenere emulsioni stabili tra fasi non miscibili;
  • Deflocculanti: tensioattivi disperdenti che ritardano la sedimentazione di particelle solide;
  • Adesivanti: inerti, aumentano l'adesività del prodotto alle superfici trattate;
  • Solventi: solubilizzano il principio attivo e facilitano la formazione di soluzioni stabili;
  • Veicolanti: gas compressi impiegati per il trascinamento del formulato (propano, butano, freon).

Per una completa elencazione delle sostanze ausiliarie si rimanda all'elenco di cui al D.Lgs. n. 194 del 15 marzo 1995 (all. III).

I formulati si trovano in commercio sotto forma di:

·         polveri secche: impiegate per i trattamenti a secco;

·         polveri bagnabili: impiegate in dispersione acquosa;

·         polveri solubili: impiegate in soluzione acquosa;

·         concentrati emulsionabili: formulazione liquide (in solvente), disperse in acqua;

·         paste: formulazioni liquide in cui la sostanza attiva è dispersa ed emulsionata in un solvente;

·         microcapsule: in tal caso la sostanza attiva è inglobata in capsule, che una volta disperse in acqua formano sospensioni;

·         granuli: formulati simili alle polveri secche ad eccezione di una maggiore granulometria delle particelle;

·         aerosol: il formulato è disciolto in un solvente e addizionato di gas propellente.

 L'esame delle problematiche prevenzionali legate all'impiego dei prodotti fitosanitari deve considerare alcuni aspetti fondamentali, peraltro esaurientemente disciplinati a livello normativo: la produzione, l’etichettatura, la commercializzazione e l'acquisto, l’immagazzinamento, l’uso, ed infine i protocolli sanitari da seguire per il controllo della salute dei lavoratori che li utilizzano o che ne vengono a contatto. Sono riscontrabili anche disposizioni che impongono specifiche autorizzazioni (patentino) per coloro che debbano acquistare ed utilizzare i prodotti di classe tossicologica più elevata (molto tossici (T+), tossici (T) e nocivi (Xn)), nonché informazioni dettagliate riguardo alla caratterizzazione tossicologica ed ai relativi consigli di prudenza ed avvertenze sui principali rischi per la salute.

Negli ultimi anni le Aziende produttrici dei prodotti fitosanitari, orientate anche dalle specifiche normative in materia, stanno attuando delle strategie di produzione finalizzate alla sintesi di sostanze sempre più mirate e specialistiche, al fine di colpire "bersagli biologici" ben definiti e distintivi, privilegiando lo studio di molecole caratterizzate da minore tossicità anche a scapito di una minore efficienza.

Altra linea di ricerca su cui si muovono le Aziende consiste nella realizzazione di formulati più facilmente manipolabili e, quindi, caratterizzati da una diminuzione delle possibilità di esposizione e contatto da parte degli operatori con la sostanza attiva (un esempio è rappresentato dalla realizzazione di "microcapsule" che inglobano il prodotto, successivamente rilasciato dopo la somministrazione). Ciò dimostra che, almeno in parte, la ricerca ed i processi produttivi sono orientati verso una nuova attenzione per la salute degli utilizzatori e per la protezione dell’ambiente.

I lavoratori agricoli che si dedicano ad operazioni in cui vengono utilizzati prodotti chimici come quelli finora descritti, sono coinvolti in una sequenza di operazioni (trattate più dettagliatamente nel prossimo paragrafo) che possiamo così riassumere:

·         acquisto e trasporto;

·         magazzinaggio e conservazione;

·         preparazione della miscela da applicare e trattamento delle colture con il prodotto;

·         fase di post-trattamento.

Tutte queste operazioni presentano situazioni in cui il lavoratore può trovarsi esposto in vari modi al contatto con le sostanze chimiche; al fine di eliminare o quantomeno ridurre il più possibile l’esposizione, è richiesto il rispetto di procedure operative e l’adozione di cautele dettate sia dalla normativa sia dalle regole di buona tecnica.

L'esperienza al riguardo porta a dover esprimere un giudizio spesso critico sul comportamento degli utilizzatori; in particolare, le più ricorrenti cause di incidenti o contaminazioni sono da imputare a eccessiva confidenza con i prodotti impiegati (non si tengono in debito conto le avvertenze riportate in etichetta e sulle schede tecniche), al mancato rispetto delle dosi consigliate per i trattamenti, al trasporto dei prodotti con mezzi non idonei, ad insufficienze riguardo allo stoccaggio ed alla conservazione (locali non idonei, scarse avvertenze riguardo la loro custodia, commistione di più prodotti senza verificarne la compatibilità chimico-fisica, mancanza di dispositivo antincendio), oppure al fatto che durante la fase di trattamento non si tengono in conto le condizioni meteorologiche avverse (pioggia o vento contrario). A volte si trascura di appurare se la zona da trattare è ubicata in vicinanza di abitazioni o corsi d'acqua; nelle operazioni non vengono usati indumenti specificatamente dedicati allo scopo; non vengono svolte accurate bonifiche delle attrezzature e dei dispositivo personali di protezione a trattamento avvenuto, così come non sempre si rispettano i tempi di "rientro" e di "carenza".

Si può riscontrare, inoltre, una scarsa sensibilizzazione verso i problemi ecologici che derivano dall'impiego di queste sostanze (nei confronti dell'uomo, degli animali, del terreno e delle acque). E' evidente che gli interventi di natura prevenzionale, prima di porsi altri obiettivi, devono essere finalizzati alla informazione e formazione degli utilizzatori dei presidi fitosanitari, allo scopo di promuovere la conoscenza delle cautele e delle regole di buon comportamento che sono dettate dalla normativa e costantemente riviste ed aggiornate dagli esperti in materia.

 2.2 Tossicità, esposizione e precauzioni

I presidi sanitari possono essere fonte di notevoli rischi se non sono impiegati correttamente. Gli operatori devono essere informati e preparati per conoscere i rischi potenziali e le precauzioni da adottare per evitare qualsiasi danno che possa essere arrecato all’uomo e agli animali domestici, oltre che all’ambiente; in questo modo le sostanze di cui si tratta possono essere usate senza eccessivo pericolo.

La tossicità dei prodotti fitosanitari è data dalla loro capacità di produrre effetti indesiderati sugli organismi con i quali vengono in contatto e dai quali sono assorbite. Le principali vie di introduzione che permettono l'assorbimento nell'organismo sono la via orale (attraverso la bocca e l’apparato digerente), la via inalatoria (attraverso il naso e le vie respiratorie), la via cutanea (attraverso la pelle e gli occhi).

Il contatto dei presidi sanitari con la pelle è causa frequente di intossicazione; il contatto può avvenire direttamente sulla pelle, ma anche attraverso indumenti contaminati o per esposizione continua ad una sorgente ad esempio di polveri. I prodotti chimici passano facilmente dagli indumenti alla pelle e possono penetrare nell’organismo anche attraverso la pelle sana, priva di ferite.

L’assorbimento per via orale, molto dannoso, può essere evitato mettendo in atto semplici precauzioni, ad esempio usando le apposite maschere, oppure evitando di mangiare, bere o fumare durante i trattamenti o con le mani contaminate dal prodotto chimico. Dopo la manipolazione o l’impiego del prodotto fitosanitario, è indispensabile lavare con cura le mani; è altresì opportuno conservare i formulati nelle confezioni originali e separatamente da derrate alimentari, per evitare ingestioni accidentali, ma anche da esche, rodenticidi e semi trattati.

L’assorbimento per inalazione può essere pericoloso soprattutto quando la manipolazione di prodotti concentrati volatili avviene in luoghi chiusi o mal aerati. E’ dunque opportuno assicurarsi che esista buona circolazione d’aria durante la manipolazione, oltre ad indossare una maschera quando consigliato.

Anche gli animali sono suscettibili di intossicazione, che può avvenire per assorbimento attraverso la pelle, oppure per ingestione di acqua o di cibo contaminato da prodotti fitosanitari; essi devono perciò essere tenuti a distanza dai campi durante il trattamento e per tutto il tempo necessario.

La tossicità di una sostanza viene distinta in acuta, misurata dal parametro DL50 (la dose che uccide il 50% degli animali da laboratorio sottoposti all’assorbimento di quel principio attivo), e cronica, determinata dall’accumulo di basse dosi di prodotti fitosanitari, distribuito nel tempo della durata della vita.

La DL50 è espressa in milligrammi di principio attivo per chilogrammo di peso corporeo (mg/kg); si  intende somministrata per via orale al ratto oppure per via dermale al ratto o al coniglio; la CL50 (che si riferisce alla Concentrazione Letale in aria o acqua del prodotto che agisce allo stato di gas o vapore)  è invece la concentrazione nell'aria (mg/l) che uccide per inalazione il 50% degli animali testati: più sono bassi i valori della DL50 e della CL50 più alta è la tossicità acuta del presidio sanitario.

I formulati, in base alla tossicità acuta del principio attivo, alla concentrazione nel formulato ed alla tipologia di quest'ultimo (liquido, polvere, ecc.), vengono divisi in 3 classi, distinguibili dall'etichetta su cui appaiono scritte e/o figure (DPR n° 223 del 24.05.1988):

Figura 2.1 - Simbologia di pericolo sulle confezioni di prodotti fitosanitari

Simbolo in
etichetta
pp
EX
classe
PRESIDI SANITARI
ccccccc
ll
nnnn
SOLIDI
DL50 (mg/kg)
LIQUIDI
DL50 (mg/kg)
GASSOSI
CL50 (mg/l)
lllll
kk
bbb
orale
cutanea
orale
cutanea
inalatoria
T+
I
molto tossici
<=5
<=10
<=25
<=50
<=05
T
I
tossici
5<=DL50<=50
10<=DL50<=100
25<=DL50<=200
50<=DL50<=400
<=2
Xn
II
nocivi
5<=DL50<=500
100<=DL50<=1000
200<=DL50<=2000
400<=DL50<=4000
2<=DL<=20
Xi
III
irritanti
>500
>1000
>2000
>4000
>20

Come è ben evidenziato in Fig. 2.1, i Prodotti “molto tossici” sono contrassegnati con la lettera T+ e con l’immagine del teschio, ed appartenevano alla I Classe; i Prodotti “tossici” sono contrassegnati con la lettera T e con l’immagine del teschio, ed appartenevano anch’essi alla I Classe; I Prodotti “nocivi” sono contrassegnati con la lettera Xn e con l’immagine della croce di S. Andrea, ed appartenevano alla II Classe; i Prodotti “irritanti” sono contrassegnati con la lettera Xi e con l’immagine della croce di S. Andrea, ed appartenevano alla III o IV Classe; infine, i Prodotti “non classificati” non  sono contrassegnati da simboli indicanti rischi per la salute, e riportano di norma la dicitura “Attenzione: manipolare con prudenza”; essi appartenevano alla III o IV Classe.

L'effetto dannoso provocato da sostanze tossiche sulle funzioni vitali dell'organismo umano è definito intossicazione, ed i disturbi ad essa correlati possono essere immediati, come: lacrimazione e disturbi visivi, mal di testa, irritabilità, sonnolenza o insonnia, spossatezza, vertigini, tremori, confusione mentale, salivazione, nausea e vomito, dolori addominali e diarrea, prurito e irritazione della pelle, tosse ed oppressione toracica; oppure ritardati, come: diminuzione della vista, dolori muscolari e perdita di forza, calo di peso, diminuzione della memoria e della concentrazione, depressione.

I prodotti fitosanitari possono inoltre provocare effetti allergizzanti (oculo-riniti, dermatiti allergiche, asme respiratorie), cancerogeni (sviluppo di tumori), teratogeni (malformazioni dell'embrione e del feto), ed anche mutageni (alterazione del patrimonio genetico con possibile insorgenza di tumori o malformazioni nelle generazioni successive).

L'agricoltore, che in definitiva rappresenta la persona più direttamente esposta ai rischi per la sua salute, può ridurre l’esposizione effettuando il trattamento chimico solo quando è indispensabile, ed osservando, sempre, tutte le norme per un corretto impiego.

Analizziamo più in dettaglio le operazioni già elencate nel paragrafo precedente:

Acquisto e trasporto

Innanzi tutto, per l'acquisto dei prodotti fitosanitari molto tossici (T+), tossici (T) e nocivi (Xn), è necessaria l'autorizzazione (il c.d. “patentino”) rilasciata dall'Ispettorato Regionale per l'Agricoltura competente per territorio, previa partecipazione ad un corso di preparazione di 15 ore prima di sostenere l'esame di abilitazione (Art. 24 D.P.R. n°1255/68). I colloqui per l'abilitazione all'acquisto vertono sui pericoli connessi alla detenzione, conservazione, manipolazione ed utilizzazione dei presidi sanitari; sulle modalità per un corretto utilizzo degli stessi e sulle misure precauzionali da adottare, e comprendono altresì le nozioni di base per un corretto impiego dal punto di vista agricolo con norme di difesa biologica, guidata ad integrata. La validità dell'abilitazione è di 5 anni ed è rinnovabile previo sostenimento di un ulteriore colloquio. L'acquisto dei prodotti fitosanitari irritanti (Xi) non necessita di alcuna autorizzazione preventiva nel caso di utilizzo nella produzione agricola.

E’ comunque vietato l’acquisto di prodotti sfusi, così come è proibito acquistare senza patentino, ovvero da esercizi non autorizzati o da ambulanti; ulteriori divieti riguardano la possibilità di prestare o regalare a terzi i prodotti, nonché di trasportare presidi sanitari in promiscuità con passeggeri, animali o derrate alimentari.

Magazzinaggio e conservazione

L'immagazzinamento dei prodotti antiparassitari presso le aziende agricole non è sottoposto a particolari normative ad eccezione dei prodotti fitosanitari molto tossici (T+), tossici (T) e nocivi (Xn), che devono essere conservati in locali o armadi sempre chiusi a chiave con il cartello VELENO. E' consigliabile, tuttavia, provvedere affinché i locali siano asciutti, riparati dal caldo e dal freddo, aerati, con pareti lavabili, pavimenti impermeabilizzati per una facile pulitura e presenza di pozzetti o altre strutture di contenimento nel caso di sversamento di prodotti liquidi.

E’ opportuno limitare l'accesso al locale solo a persone esperte, non depositarvi alimenti o mangimi, e prevedere la presenza di un estintore portatile a polvere polivalente di tipo ABC. Non bisogna travasare né conservare i prodotti fitosanitari in contenitori diversi dagli originali e senza etichettatura, ed all'interno del deposito è severamente vietato fumare, mangiare o bere.

In caso di versamenti conseguenti a rotture di confezioni, bisogna provvedere immediatamente alla bonifica del settore interessato. Se il prodotto versato è in granuli od in polvere la bonifica va effettuata con apparecchio aspiratore; se allo stato liquido, questo va prima assorbito con apposito materiale (segatura, farina fossile o bentonite).

Preparazione della miscela da applicare e trattamento delle colture con il prodotto

Prima di utilizzare un prodotto è necessario leggere sempre le istruzioni riportate sull'etichetta; la preparazione della miscela va eseguita all'aperto, indossando indumenti adatti ed utilizzando attrezzi idonei. E’ necessario calcolare bene la quantità di prodotto da impiegare nel trattamento in relazione alle dosi da distribuire ed alla superficie da trattare, e mescolare i prodotti con l'acqua utilizzando un idoneo agitatore al riparo dall’eventuale rilascio di schizzi.

Il trattamento antiparassitario dovrebbe essere eseguito con una trattrice munita di cabina chiusa, dotata di un sistema di ricircolo dell'aria attraverso filtri di caratteristiche adeguate; in caso diverso, è necessario che l’operatore si protegga indossando una tuta apposita, facilmente lavabile o monouso, adoperando guanti di gomma specifici per la manipolazione di sostanze tossiche ed una maschera idonea o, meglio ancora, un casco con filtri specifici per le categorie di prodotto che si sta distribuendo, attenendosi alle prescrizioni in tema di uso dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI).

Bisogna inoltre verificare ad intervalli regolari l'efficienza di ogni elemento delle macchine utilizzate per i trattamenti, e di conseguenza valutare ed adeguare l’uniformità di distribuzione e la velocità di avanzamento; infine è bene controllare il volume effettivamente distribuito. Nelle operazioni di controllo e taratura delle attrezzature, è necessario indossare vestiario adeguato e munirsi di specifici DPI; è buona norma da ultimo eseguire i trattamenti in assenza di vento o, comunque, tenere giusto conto delle condizioni meteorologiche e climatiche. Durante le fasi del trattamento è assolutamente vietato mangiare, bere, fumare o portare qualsiasi oggetto alla bocca, ed è consigliabile adottare una alimentazione povera di grassi e senza alcolici.

Fase di post-trattamento

Eseguito il trattamento, è necessario lavare accuratamente le attrezzature utilizzate, togliere i DPI e, se non monouso, lavarli accuratamente, prestando attenzione nella eventuale pulizia della maschera e del filtro; anche l'operatore, terminate le attività, deve lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

I rifiuti derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola vengono classificati come speciali; ciò significa che anche i contenitori di prodotti fitosanitari, contaminati dal prodotto, non possono essere conferiti al servizio comunale di raccolta dei rifiuti solidi urbani, né tanto meno interrati, abbandonati in canali o bruciati. Anche le acque di risciacquo delle cisterne utilizzate per la distribuzione dei prodotti fitosanitari non possono essere scaricate in canali o sul suolo (salvo apposite autorizzazioni comunali) in quanto possono essere causa di inquinamento Perciò, al fine di permettere un razionale smaltimento dei residui sopra citati nel rispetto della normativa vigente (Art. 10 bis Legge n°441/87) è necessario rivolgersi a ditte specializzate.

E’ opportuno segnalare gli appezzamenti trattati con cartelli riportanti la dicitura "Coltura trattata con prodotti fitosanitari" e rispettare il tempo di rientro, cioè il termine previsto tra il trattamento ed il momento in cui si può rientrare nel campo senza rischi; questo intervallo fa sì che i residui scendano ad un livello accettabile e consente di evitare il rischio di contaminazione a persone che lavorino nel campo o lo attraversino. Quando tali rischi esistono, le etichette indicano il termine minimo che deve passare prima  che si possa ritornare nel campo; qualora non sia precisato, è bene attendere almeno 24 ore dal giorno dell’applicazione; ci si dovrà quindi preoccupare di tenere le persone e gli animali lontano dai luoghi in cui si effettuano i trattamenti, e di non lasciare mai senza sorveglianza i presidi sanitari o altra attrezzatura di lavoro.

In funzione della natura del prodotto, l’etichetta specifica il tempo che deve intercorrere tra l’ultimo trattamento e la raccolta, in modo che il livello dei residui non superi i limiti imposti.

Emergenze

In caso di contatto accidentale con prodotto od intossicazione si dovrà allontanare il soggetto dalla fonte di intossicazione e trasportarlo in Ospedale, evitando di somministrare latte, alcolici, medicinali; si consegnerà al medico la confezione del prodotto usato.

Legislazione in tema di impiego di prodotti fitosanitari

Le informazioni relative agli impieghi autorizzati, agli intervalli di sicurezza ed ai limiti massimi di residui delle sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari sono aggiornate con riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

D.M. 19 maggio 2000 (s.o. G.U. 05.09.2000, n. 207)

Limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all’alimentazione. (Recepimento delle direttive n. 97/41/CE, n. 1999/65/CE e n. 1999/71/CE).

D.M. 10 luglio 2000 (G.U. 16.09.2000, n. 217)

Recepimento della direttiva n. 2000/24/CE concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei cereali, nei prodotti di origine animale e nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli; revoca e modifica di alcuni impieghi relativi ai prodotti fitosanitari.

D.M. 3 gennaio 2001 (s.o. G.U. 10.2.2001, n. 34)

Aggiornamento del decreto del Ministro della Sanità 19 maggio 2000 e recepimento delle direttive n. 2000/42/CE e n. 2000/48/CE concernenti i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei cereali, nei prodotti di origine animale e nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli; revoca e modifica di alcuni impieghi relativi ai prodotti fitosanitari"

D.M. 2 maggio 2001 (G.U. n. 177 del 1-8-2001)

Modificazioni ed integrazioni ai decreti ministeriali 19 maggio 2000, 10 luglio 2000 e 3 gennaio 2001, concernenti "Limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione".

D.M. 8 giugno 2001 (G.U. n. 203 del 1-9-2001- Suppl. Ordinario n.223)

Aggiornamento del decreto del Ministro della Sanità 19 maggio 2000 e recepimento delle direttive n. 2000/57/CE, 2000/58/CE, 2000/81/CE e n. 2000/82/CE concernenti i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei cereali, nei prodotti di origine animale e nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli.

D.M. 6 agosto 2001 (GU n. 239 del 13-10-2001)

Recepimento delle direttive n. 2001/35/CE, n. 2001/39/CE e n. 2001/48/CE e modifica del decreto del Ministro della Sanità 19 maggio 2000, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione.

Comunicato relativo al decreto 6 agosto 2001 del Ministero della Sanità, recante:

"Recepimento delle direttive n. 2001/35/CE, n. 2001/39/CE e n. 2001/48/CE e modifica del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000, concernente i limiti massimi residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione". (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 239 del 13 ottobre 2001). (GU n. 254 del 31-10-2001)

D.M. 20 novembre 2001 (GU n. 25 del 30-1-2002)

Modifiche ai decreti ministeriali 8 giugno 2001 e 6 agosto 2001, concernenti rispettivamente "Aggiornamento del decreto del Ministro della Sanità 19 maggio 2000 e recepimento delle direttive 2000/57/CE, 2000/58/CE, 2000/81/CE e 2000/82/CE concernenti i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei cereali, nei prodotti di origine animale e nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli" e "Recepimento delle direttive 2001/35/CE, 2001/39/CE e 2001/48/CE e modifica del decreto del Ministro della Sanità 19 maggio 2000 concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione".

D.M. 29 marzo 2002 (GU n. 87 del 13-4-2002)

Recepimento della direttiva n. 2001/57/CE e modifica del decreto del Ministro della Sanità 19 maggio 2000, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione.

D.M. 9 maggio 2002 (GU n. 160 del 10-7-2002)

Recepimento della direttiva n. 2002/5/CE e modifica del decreto del Ministro della Sanità 19 maggio 2000, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione; revoca e modifica di alcuni impieghi relativi ai prodotti fitosanitari.

D.M. 18 giugno 2002 (GU n. 179 del 1-8-2002)

Recepimento della direttiva n. 2002/23/CE e modifica del decreto del Ministro della Sanità 19 maggio 2000, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione.

 2.3 Valutazione dei rischi di esposizione ad agenti chimici secondo il D.Lgs. 25/2002.

Il documento di valutazione dei rischi di esposizione dei lavoratori ad agenti chimici pericolosi deve essere redatto ai sensi del D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25 "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24 e 99/38 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro"; costituisce parte integrante del documento di valutazione dei rischi, ed è soggetto ad aggiornamento periodico ove si verifichino notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità .

La valutazione dei rischi viene eseguita di concerto dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione con la collaborazione del Medico Competente e il coinvolgimento preventivo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Il D.Lgs. 25/2002 si applica a tutte le attività in cui siano presenti sostanze pericolose ed in particolare nella: produzione, manipolazione, immagazzinamento, trasporto, eliminazione e trattamento dei rifiuti.

Gli agenti chimici sono quelli classificati o classificabili come:

  • sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche;
  • preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche;
  • sostanze che possano comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzate o presenti sul luogo di lavoro;
  • tutti gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale.

In particolare occorre riferirsi a sostanze e preparati:

a)     esplosivi

b)     comburenti

c)     estremamente infiammabili

d)     facilmente infiammabili

e)     infiammabili

f)       molto tossici

g)     tossici

h)     nocivi

i)        corrosivi

j)       irritanti

k)      sensibilizzanti

l)        cancerogeni

m)    mutageni

n)     tossici per il ciclo riproduttivo

Sono invece esclusi dal campo di applicazione del D.Lgs. 25/02 sostanze e preparati che siano solo pericolosi per l'ambiente.

La classificazione può essere individuata dalle frasi di rischio (frasi R) presenti sulle schede di sicurezza (vedi tabella in  allegato A).

Parlando di rischio di esposizione è possibile differenziare, come indica il D.Lgs. 25/02, tra Rischio di esposizione Moderato, che pone gli obblighi della Valutazione dei rischi e della Informazione e formazione, e Non moderato, che prevede inoltre, disposizioni in caso di incidenti o di emergenze e Sorveglianza sanitaria; entrambe le fattispecie sono riferibili al D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 art. 72-quinquies comma 2.

Si ricorda che l’analisi del rischio di esposizione ad agenti cancerogeni, ove pertinente, deve essere effettuata ai sensi del D.Lgs. 25 febbraio 2000 n. 66 e riportata all’interno della valutazione dei rischi nell’ambiente di lavoro ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, con compilazione del registro dei soggetti esposti e conseguente invio dello stesso agli organi preposti.

Nel processo è possibile individuare due fasi separate e sequenziali nella valutazione dei rischi: Valutazione preliminare e Valutazione dettagliata in quanto la valutazione preliminare non può essere una valutazione analitica del rischio di esposizione dei singoli lavoratori, ma solo una individuazione del pericolo di esposizione agli agenti chimici.

Solo con questa interpretazione è possibile spiegare le terminologie di rischio “moderato” e “non moderato”, che altrimenti sarebbero in contrasto con l’evidenza che il rischio di esposizione debba essere comunque basso, anche in realtà complesse che utilizzino agenti pericolosi in quantità significative.

La valutazione dettagliata del rischio è obbligatoria solo per le situazioni nelle quali il pericolo non è moderato; in questi stessi casi è anche necessario:

  • adottare misure specifiche di prevenzione e protezione;
  • aggiornare il Piano di emergenza per includere eventuali scenari incidentali relativi a rischi chimici;
  • prevedere la sorveglianza sanitaria per gli esposti ad agenti pericolosi per la salute;
  • dimostrare, anche con misurazioni di agenti chimici in luoghi di lavoro, il raggiungimento di adeguati livelli di sicurezza.

Di seguito sono illustrate le varie fasi in cui deve essere articolata la valutazione dei rischi.

Raccolta delle informazioni

La prima operazione da compiere è quella della raccolta delle informazioni pertinenti. I dati dei prodotti sono contenuti nelle schede di sicurezza; è fondamentale verificarne l’attendibilità, la completezza e l’aggiornamento.

Per i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici (se pertinenti) occorre riferirsi agli allegati VIII-ter ed VIII-quater del D.Lgs 626/94. Dato che tali allegati sono attualmente solo esemplificativi, in pratica occorre identificare gli agenti per cui esistano riferimenti di legge, mentre per gli altri occorre riferirsi alle norme tecniche riconosciute. Questi dati sono di particolare utilità in caso si debba procedere successivamente con la valutazione di dettaglio.

A livello comunitario la definizione di limiti è stata effettuata per il Piombo (Allegato II Dir. 98/24/CE), e per alcuni agenti specifici (Allegato Dir. 2000/39/CE), oltre che per benzene, polveri di legno e CVM (Direttiva recepita con D.Lgs. 66/2000). Per le altre sostanze si può fare riferimento a valori limite internazionalmente riconosciuti.

I dati relativi a mansioni ed attività si ottengono attraverso l’analisi del ciclo produttivo; infatti la prima azione di riduzione del pericolo consiste in una buona progettazione e nella riduzione al minimo degli agenti di rischio.

La descrizione del ciclo produttivo deve comprendere uno schema a blocchi che evidenzi i flussi in ingresso/uscita, una identificazione del lay-out dell’area in esame (onde valutare interconnessioni con le aree circostanti) e l’identificazione delle sostanze presenti e di eventuali ulteriori pericoli.

Una volta identificato il pericolo di esposizione ad agenti pericolosi, è opportuno circoscrivere l’analisi ai soggetti effettivamente esposti (analisi mansionale), in quanto considerare tutti gli operatori esposti in modo indifferenziato è oneroso ed inefficiente.

Bisogna poi analizzare eventuali misure preventive e protettive, sia già adottate che da adottare. Tra queste ultime è possibile individuare:

·         la progettazione di adeguati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché l'uso di attrezzature e materiali adeguati, al fine di evitare o ridurre al minimo il rilascio di agenti chimici pericolosi che possano presentare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

·         l'applicazione di misure di protezione collettive alla fonte del rischio, quali un'adeguata ventilazione e appropriate misure organizzative;

·         l'applicazione di misure di protezione individuali, comprese le attrezzature di protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l'esposizione;

·         corsi e attività di formazione e informazione effettuati (registrate e verificate);

Valutazione preliminare del pericolo

Nell'ambito della valutazione dei rischi per i lavoratori dovuti alla presenza di agenti chimici pericolosi, è fondamentale innanzitutto distinguere tra le diverse modalità di interazione tra agente chimico e operatore potenzialmente esposto; si devono prendere in considerazione le diverse vie di contatto.

Per quanto riguarda i pericoli per la salute è necessario distinguere tra effetti di:

·         Tossicità acuta

·         Irritazione

·         Corrosività

·         Sensibilizzazione

·         Tossicità per dose ripetuta

·         Mutagenicità

·         Cancerogenicità

·         Tossicità riproduttiva

·         Esplosività

·         Infiammabilità

·         Potere ossidante

 ed effetti derivanti da instabilità o incompatibilità e dallo stato chimico-fisico dell'agente chimico pericoloso.  Inoltre, dal punto di vista della tipologia di situazione lavorativa nella quale risulta possibile l'esposizione, è necessario distinguere tra:

1.     Attività con esposizione normalmente prevista: si tratta della situazione nella quale l'esposizione all'agente chimico è normalmente prevista durante le operazioni svolte dal lavoratore (ad esempio per l'aggiunta manuale dell'agente o per la necessità di entrare in contatto fisico con l'agente)

2.     Attività con esposizione accidentale: si tratta della situazione nella quale l'esposizione all'agente chimico non è prevista, ossia delle lavorazioni a ciclo chiuso. In questo caso l'esposizione all'agente si può verificare solo a seguito di anomalie operative o incidenti

3.     Attività con esposizione da contaminazione dell'ambiente di lavoro: si tratta del caso in cui si può avere esposizione all'agente chimico a causa di piccole perdite non controllate che comportano la diffusione dell'agente nell'ambiente di lavoro.

In caso il rischio di esposizione possa essere definito moderato, viene considerata esauriente la fase di valutazione e, salvo per situazioni particolarmente critiche, non si procede ad una analisi di maggior dettaglio. Resta comunque obbligatorio informare e formare i lavoratori.

Se l’analisi ha individuato la presenza di rischio di esposizione non moderato, diventa necessario adottare le misure specifiche di protezione e prevenzione, le disposizioni in caso di incidenti e emergenze e la sorveglianza sanitaria e  procedere con un’analisi di dettaglio come di seguito descritto.

Valutazione dettagliata del rischio

La valutazione di dettaglio deve portare ad identificare l’effettivo livello di esposizione al rischio dei lavoratori; occorre quindi valutare il rischio in tutte le fasi operative (normali, di manutenzione e di emergenza), definire le misure specifiche di riduzione del rischio, la necessità di sorveglianza sanitaria ed eventualmente il monitoraggio ambientale. Scopo della valutazione di dettaglio è comunque far sì che il rischio residuo sia ridotto al minimo, e comunque corrispondente ad un’esposizione al di sotto dei limiti.

Nei casi più semplici si tratta di considerare tutte le misure adottate in Azienda, per verificare eventuali possibilità di miglioramento, e comunque prendere in considerazione almeno quelle previste dalla legge per il rischio di esposizione non moderato.

La valutazione può essere condotta sia in modo qualitativo (individuazione del numero di eventi indipendenti necessari) sia in modo quantitativo. Nel secondo caso si procede alla stima delle frequenze incidentali attese mediante l'approntamento e la risoluzione matematica di alberi logici (alberi di guasto ed alberi di eventi). Al termine dell’analisi, una volta intraprese tutte le misure di eliminazione o riduzione del rischio di esposizione, occorre procedere alla rivalutazione del rischio residuo, al fine anche di valutarne l’efficacia.

Analisi delle misure di riduzione del rischio

Una volta valutato il rischio di esposizione ad agenti pericolosi come “non moderato”, occorre identificare le misure atte alla riduzione del rischio.

Come da art. 72-sexies comma 1 è possibile individuare provvedimenti (da adottare in ordine di priorità e in aggiunta alle misure generali valide per tutte le situazioni) quali:

a.      progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e materiali adeguati;

b.      appropriate misure organizzative e di protezione collettiva alla fonte del rischio;

c.      misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l'esposizione;

d.      sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli 72-decies e 72-undecies.

E’ comunque prioritario valutare se sia possibile l’eliminazione o sostituzione degli agenti pericolosi.

Misurazione degli agenti pericolosi

Il Datore di Lavoro effettua, salvo che non possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di sicurezza, periodiche  misurazioni degli agenti che possono comportare un rischio per i lavoratori e le confronta con i valori limite di esposizione professionale.

In presenza di limiti di esposizione sarà possibile confrontare l’esposizione effettiva e quella massima consentita. Dato per scontato che i limiti di soglia non debbano essere superati, sarà possibile valutare quale rapporto esista tra l’esposizione effettiva e quella massima.

Istituzione della Sorveglianza sanitaria

Il D.Lgs. 25/2002 introduce una significativa novità per quanto concerne l’obbligo di sorveglianza sanitaria. Infatti mentre la normativa precedente individuava l’obbligo per specifiche sostanze, il presente decreto estende l’obbligo a tutto il personale il cui livello di esposizione ad agenti molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, sia considerato non moderato. Di conseguenza il medico competente individuerà i parametri da controllare sia a livello ambientale sia a livello di indicatori biologici di esposizione.

Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori sopra individuati, istituisce ed aggiorna una cartella sanitaria e di rischio custodita presso l'azienda, o l'unità  produttiva, e fornisce al lavoratore interessato tutte le informazioni previste. Nella cartella di rischio sono, tra l'altro, indicati i livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e protezione. Le cartelle sanitarie sono tenute in Azienda, in forma atta a consentirne la consultazione, nel rispetto della riservatezza, e devono rendersi disponibili anche successivamente alla chiusura del rapporto di lavoro ed inviate agli organi esterni competenti (ISPESL, ASL).

Comportamenti da tenere in emergenza

Avendo definito l’analisi in condizioni di emergenza parte integrante della valutazione del rischio di esposizione, risulta necessario integrare il Piano di Emergenza Interno (se presente), tenendo conto degli eventi che possano causare un’esposizione dei lavoratori, delle loro conseguenze; in ragione di ciò si definiscono gli interventi necessari, si stabiliscono le modalità e i contenuti della formazione del personale e delle esercitazioni periodiche.

Analisi  delle attivita' di formazione e informazione

Le attività di formazione e informazione sono obbligatorie per tutte le diverse casistiche individuate.

Stesura del documento di valutazione dei rischi

Il documento di valutazione dei rischi conterrà le informazioni di cui sopra e andrà ad aggiornare la valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni; deve essere aggiornato periodicamente e comunque a fronte di modifiche sostanziali che comportino una variazione dei livelli di esposizione.